13 novembre 2014

Commercialisti & cassa: comunicazione dati 2013

Entro il 17.11 comunicazione dei dati reddituali e delle eccedenze contributive
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il 17.11.2014 scade il termine per effettuare la comunicazione dei dati reddituali prodotti nel 2013. La comunicazione telematica dei dati reddituali (reddito netto professionale e volume di affari Iva, al netto del 4%) prodotti nel 2013, deve essere effettuata esclusivamente mediante il servizio SAT PCE 2014 da tutti i Dottori Commercialisti che, nel corso del 2013 ed anche se per breve periodo, sono stati iscritti all’Albo ed abbiano esercitato la professione.

L’obbligo della comunicazione dei dati reddituali - I Dottori Commercialisti che esercitano la professione hanno l’obbligo di:
• comunicare annualmente alla Cassa il reddito netto professionale e il volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotti nell’anno precedente;
• effettuare il pagamento delle eccedenze del contributo soggettivo e integrativo.
Per reddito netto professionale si intende quello definito dal vigente art.53, comma 1, del D.P.R. 917/86 relativo all'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista. Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti (STP) il dato da comunicare annualmente deve essere comprensivo della quota del reddito netto (o della perdita) prodotta dall'associazione/società di pertinenza dell'associato/socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

Volume d’affari – Il volume di affari da comunicare, nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti (STP), deve comprendere anche la quota (al netto del 4%) prodotta dall'associazione/società di pertinenza dell'associato/socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti. Il volume di affari deve comprendere anche i corrispettivi afferenti le parcelle emesse tra professionisti anche a puro titolo di riaddebito di spese.

Scadenza - La comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria indipendentemente dall’entità del reddito netto professionale e/o del volume di affari prodotti. Questa deve avvenire entro il 15 novembre (che slitta al 17 visto che cade di sabato), esclusivamente mediante il servizio telematico SAT PCE (la cui data di apertura è indicata nella sezione Calendario Contributivo), che effettua anche il calcolo delle eccedenze contributive dovute.

Eccedenze contributive dovute -
L’eccedenza del contributo soggettivo è calcolata applicando un’aliquota, variabile a scelta del professionista, al reddito netto professionale e sottraendo la contribuzione minima dell’anno, se dovuta. È previsto un tetto massimo, fissato annualmente, per il calcolo della contribuzione soggettiva. L’eccedenza del contributo integrativo è calcolata applicando al volume di affari (al netto del contributo stesso) l’aliquota del 4% e sottraendo la contribuzione minima se dovuta.

Versamento eccedenze - Entro il 15 dicembre va effettuato il pagamento dell’eccedenze contributive utilizzando la modalità di versamento scelta al momento della comunicazione dei dati reddituali. Anche per le eccedenze dovute dall'anno 2014 è prevista la facoltà di optare, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, per la rateizzazione.

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