11 settembre 2014

Commercialisti. Dei proventi da reato risponde anche la moglie

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 10 settembre 2014
Autore: Redazione Fiscal Focus

In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, la moglie è debitrice in solido della maggiore IRPEF dovuta dal marito, dottore commercialista, in conseguenza della partecipazione (accertata in sede penale) a un’operazione di false fatturazioni.
È quanto emerge dalla sentenza n. 19026/14, pubblicata ieri dalla Sezione Tributaria della Cassazione.
La vicenda. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate nei confronti di due coniugi co-dichiaranti destinatari di un avviso di accertamento, scaturito da due PVC redatti dalla GdF, in relazione a maggiori imposte IRPEF e sanzioni dovute per il 1993, a seguito di rettifica del reddito imponibile da lavoro autonomo del marito (dottore commercialista), stante la partecipazione di questi a un’operazione di false fatturazioni realizzata nell’interesse di alcune società di cui il medesimo era consulente fiscale.
La CTP, sulla scorta della sentenza ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) emessa dal giudice penale nei confronti del commercialista, ha quantificato il profitto tratto dalla commissione dell’illecito nei “limiti del 5-10 per cento del fatturato”. Successivamente la CTR ha ritenuto fondata la pretesa fiscale “nella misura del 10% del fatturato oltre alle relative sanzioni”, mentre ha escluso la responsabilità solidale della moglie del professionista nei confronti dell’Erario, perché dall’esame degli atti penali era risultata la sua totale estraneità alla frode fiscale.
A questo punto il giudizio è approdato in Cassazione dove, in parziale accoglimento del ricorso del Fisco, la sentenza di secondo grado è stata censurata sotto il profilo della responsabilità solidale ex art. 17 L. 114/1977 del coniuge co-dichiarante.
Sotto tale aspetto la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso prodotto dalla difesa erariale perché costituisce orientamento consolidato quello secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato (cfr. Cass. n. 27005/07 e n. 5202/03).
La legge, infatti, pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte. Con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti hanno accettato “anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto” (da ultimo: Cass. n. 7612 e n. 7618 del 2014).
Né, aggiungono i supremi giudici, la norma si pone in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di capacità contributiva, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere ipotesi di solidarietà tributaria, purché il coobbligato non sia estraneo alla posizione giuridica del debitore principale (Corte. Cost. n. 215/2004).
Resta fermo, precisano infine gli Ermellini, che, non essendo l’obbligazione assunta dal coniuge relativa a un proprio debito, ma derivante dal vincolo di solidarietà nei confronti dell’altro coniuge, ove la contestazione del maggior reddito nei confronti di quest’ultimo venga a cadere, cade anche l’obbligazione assunta, in via solidale, dall’altro coniuge.
In conclusione, la Corte ha deciso la causa nel merito e, per l’effetto, ha dichiarato la responsabilità solidale della moglie, nei limiti dell’obbligazione tributaria accertata dalla CTR nei confronti del coniuge. Spese compensate.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy