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Unagraco sulla conciliazione - La bufera generata dall’esclusione dei commercialisti dalla rosa di professionisti che possono difendere le parti nei procedimenti di conciliazione ha coinvolto la categoria e, nello specifico, diverse sigle sindacali che hanno preso la parola proprio per chiedere dei necessari chiarimenti al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. In un tale discorso di tutela per gli iscritti, ricordando che tra le schiere di commercialisti figurano non pochi lavoristi che svolgono consulenza del lavoro per molte aziende, si è posta anche l’Unagraco di Palermo, con una nota diffusa ieri. In sostanza, la sigla di categoria chiede al dicastero quale sia lo scopo di una simile esclusione, considerato che quelle attività non le svolgono solo gli avvocati e i consulenti del lavoro.
La disposizione – La procedura conciliativa è obbligatoria per i licenziamenti con giustificato motivo oggettivo e ha subito un rinnovamento con il comma 40, articolo 1 della “Riforma Fornero”. A destare l’attenzione e la delusione dei commercialisti non è stata la legge, quanto la comunicazione diffusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 3 che esclude gli stessi commercialisti e gli altri professionisti afferenti alla L. n. 12/1979 dalla possibilità di difendere e rappresentare le parti in causa. Sono abilitati all’attività di difesa solo gli avvocati e i consulenti del lavoro.
Le precisazioni Unagraco - Nella nota dell’Unagraco di Palermo si legge che la suddetta circolare ministeriale dello scorso 16 gennaio “alla voce Attività della commissione di conciliazione recita: ‘Il comma 5 dell’art. 7 offre la possibilità alle parti di essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU, da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo’”. A tali affermazioni, la sezione palermitana della sigla sindacale fa seguito con quanto disposto dalla Legge n. 604 del 1966, all’art. 7 modificato dal comma 40 art. 1 Legge 92/2012 punto 5. Tale normativa infatti cita: “5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro”. Preso atto di tali affermazioni legislative, la domanda che pone l’Unagraco di Palermo è chiara e distinta: quali sono le intenzioni del Ministero guidato da Elsa Fornero? Si è trattato di una deliberata esclusione dei “Commercialisti che operano nel settore lavoro ai sensi dell'art. 1 Legge 12/79” a tutto vantaggio (esclusivo) di avvocati e consulenti del lavoro? A queste domande la sigla di categoria pretende che si dia una risposta certa.