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La Corte di Cassazione si è espressa circa la correttezza delle modalità di espletamento delle elezioni indette per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti
La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, con sentenza n. 19203/2011, pubblicata ieri, 21 settembre, ha sancito il seguente principio: sono illegittime le elezioni volte al rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti se, dopo l’indizione delle elezioni, il Presidente abbia provveduto ad iscrivere, con atto unilaterale, nuovi dottori.
La questione. I quattro protagonisti della vicenda giudiziaria in esame, ricorrevano per Cassazione, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che aveva dichiarato inammissibile il reclamo dai medesimi proposto, avverso i risultati relativi alle elezioni svoltesi nel 2008, presso un Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nella specie, il Consiglio Nazionale aveva dichiarato l'inammissibilità del predetto reclamo, assumendo che esso fosse mirato a contestare non già il procedimento elettorale ma la legittimità degli atti monocratici di iscrizione all'Albo e di cancellazione, adottati dal Presidente decaduto, dopo che il medesimo aveva indetto le elezioni. Dal canto suo, il Consiglio dell’Ordine in questione resisteva, depositando un controricorso.
Motivi della decisione. Ebbene la Corte di Cassazione, investita della questione ed esaminati i cinque motivi fondanti il ricorso, ha ritenuto di dovere accogliere il primo e l’ultimo di essi, dichiarando assorbiti gli altri. “I ricorrenti – così è dato leggere in sentenza - impugnano infatti le iscrizioni e cancellazioni dall'albo disposte dal Presidente scaduto non perché ne contestino i presupposti (al che non sarebbero legittimati, ex art. 37 d.lgs. n. 134 del 2005) ma solo in quanto assumono che in tal modo sarebbero stati alterati i risultati elettorali. La pronuncia di inammissibilità del reclamo adottata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è pertanto erronea, restando così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso”. Cassata, pertanto, la sentenza impugnata, con compensazione delle spese di lite. La parola ora passa al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale dovrà riesaminare le ragioni dei ricorrenti, tenendo conto della pronuncia espressa in merito dal Supremo Collegio.