20 ottobre 2026

Commercialisti, incompatibilità tra CPO e Consiglio di disciplina anche per i componenti aggiunti

Il CNDCEC chiarisce che il divieto riguarda tutti i componenti del Comitato Pari Opportunità, anche quelli senza diritto di voto. Decisiva la necessità di garantire la separazione tra i due organi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L'incompatibilità tra l'incarico nel Comitato Pari Opportunità (CPO) e quello nel Consiglio di disciplina degli Ordini territoriali dei commercialisti si estende anche ai componenti aggiunti. La possibilità di partecipare alle riunioni senza diritto di voto non è sufficiente, infatti, a escludere l'applicazione del divieto previsto dal Regolamento dei CPO.

È quanto chiarisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il pronto ordini n. 79/2026 del 19 ottobre 2026, in risposta a un quesito presentato dall'Ordine di Catania.

Il ruolo dei componenti aggiunti e le incompatibilità

La questione nasce dall'interpretazione dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati Pari Opportunità, approvato dal Consiglio nazionale il 22 giugno 2023, che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di componente del CPO e quella di componente del Consiglio di disciplina.

Il dubbio riguardava, in particolare, la posizione dei componenti aggiunti, ai quali il Regolamento attribuisce prerogative differenti rispetto ai membri effettivi.

L'articolo 4 prevede che il CPO sia formato da cinque o sette componenti effettivi, di cui quattro o sei eletti e uno designato dal Consiglio dell'Ordine tra i propri consiglieri. Il Comitato può inoltre decidere di integrare la propria composizione con ulteriori soggetti, scelti tra coloro che abbiano manifestato interesse o disponibilità a collaborare alle sue attività.

Mentre i componenti effettivi partecipano alle deliberazioni con diritto di voto, quelli aggiunti possono intervenire alle riunioni senza concorrere alle decisioni.

Questa differenza, tuttavia, non assume rilievo ai fini dell'incompatibilità. Il Consiglio nazionale osserva che l'articolo 4, comma 4, qualifica espressamente gli aggiunti come «ulteriori componenti» del CPO. Di conseguenza, il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1, deve essere applicato a tutti coloro che fanno parte del Comitato, indipendentemente dalle modalità di partecipazione alle deliberazioni.

A confermare tale lettura è anche il comma 5 dello stesso articolo 9, che disciplina le ipotesi di decadenza dall'incarico. La disposizione si riferisce a «ogni componente del Comitato», prevedendo la decadenza in caso di cancellazione dall'albo, irrogazione di una sanzione disciplinare oppure assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Il Regolamento, dunque, non introduce alcuna distinzione tra membri effettivi e aggiunti nell'individuazione dei destinatari di tali disposizioni.

Le ragioni dell'incompatibilità

Oltre al dato letterale, il Consiglio nazionale richiama le finalità della disciplina, che mira a preservare la separatezza e l'imparzialità tra le attività del Comitato Pari Opportunità e le funzioni esercitate dal Consiglio di disciplina.

L'incompatibilità risponde, in particolare, all'esigenza di evitare sovrapposizioni di competenze e possibili commistioni tra organismi chiamati a svolgere compiti differenti nell'ambito dell'ordinamento professionale.

Sotto questo profilo, la mancanza del diritto di voto non modifica la posizione del componente aggiunto, che continua a partecipare alle attività del CPO e a far parte dell'organismo.

Il chiarimento interessa direttamente gli Ordini territoriali nella composizione dei Comitati Pari Opportunità. La verifica delle incompatibilità previste dall'articolo 9 del Regolamento deve infatti riguardare anche gli eventuali componenti aggiunti, senza essere circoscritta ai soli membri eletti o designati.

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy