Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 71/2026 del 24 luglio 2026, ha chiarito che, in caso di dimissioni di un componente effettivo del Collegio dei revisori di un Ordine territoriale, il posto vacante deve essere ricoperto dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti. La posizione di supplente rimasta libera deve, a sua volta, essere assegnata al primo dei candidati non eletti. Solo quando non sia possibile applicare tale meccanismo occorre procedere all’indizione di elezioni suppletive.
Il chiarimento riguarda la procedura da seguire per assicurare la completa ricostituzione dell’organo di controllo, tenendo conto dei risultati delle precedenti elezioni e della necessità di garantire la continuità del suo funzionamento.
Il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 24 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, secondo cui il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti nell’Albo e nel Registro dei revisori legali. Sono eletti componenti effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre i due candidati successivi assumono la funzione di supplenti.
La presenza dei due componenti supplenti non rappresenta un elemento meramente eventuale. Il CNDCEC osserva che, sebbene il Collegio possa svolgere le proprie funzioni con la presenza dei membri effettivi, la disponibilità dei supplenti è necessaria per assicurare la continuità dell’organo di controllo.
Quando un componente effettivo rassegna le dimissioni, deve quindi subentrare il supplente che, in occasione delle elezioni, ha riportato il maggior numero di voti. Il passaggio avviene rispettando l’ordine risultante dalla consultazione elettorale, senza che sia necessario procedere immediatamente a una nuova votazione.
Il subentro del supplente tra i componenti effettivi determina, tuttavia, una nuova vacanza. Per ricostituire integralmente il Collegio, il posto di supplente deve essere assegnato al primo candidato non eletto, individuato sempre sulla base dei voti conseguiti. Il reintegro non riguarda, pertanto, esclusivamente i membri effettivi, ma deve garantire la completa composizione dell’organo, comprensiva dei due supplenti.
Spetta al Consiglio dell’Ordine formalizzare il passaggio attraverso un’apposita deliberazione, nella quale devono essere richiamati i risultati elettorali e individuati i soggetti chiamati a ricoprire le posizioni divenute vacanti.
Le elezioni suppletive costituiscono una soluzione residuale. Devono essere indette quando non sia possibile sostituire i componenti attraverso il subentro dei supplenti e il ricorso ai candidati non eletti.
È il caso, ad esempio, in cui la graduatoria elettorale sia esaurita oppure non risultino ulteriori candidati disponibili per ricoprire la funzione di supplente. In tale situazione, l’Ordine deve avviare una nuova procedura elettorale per nominare i componenti effettivi o supplenti mancanti.
Non si determina, però, il rinnovo anticipato dell’intero Collegio. Le elezioni sono finalizzate esclusivamente alla reintegrazione dei posti vacanti e i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza naturale dell’organo. Il loro mandato termina, quindi, insieme a quello dei revisori già in carica, evitando che all’interno dello stesso Collegio convivano durate differenti.
L’ordinamento professionale non disciplina espressamente le modalità di presentazione delle dimissioni né il procedimento amministrativo da seguire per la sostituzione dei revisori. Il CNDCEC richiama, pertanto, i principi generali applicabili agli atti di rinuncia.
Le dimissioni hanno natura di atto unilaterale abdicativo e recettizio. Non richiedono un’accettazione da parte dell’Ordine, ma producono effetti nel momento in cui giungono a legale conoscenza del destinatario.
La comunicazione deve essere indirizzata non soltanto all’organo al quale il componente appartiene, ma anche al legale rappresentante dell’ente, affinché possano essere avviati gli adempimenti necessari. Il Consiglio dell’Ordine deve prendere atto delle dimissioni nella prima seduta utile e adottare la delibera di reintegro sulla base dei risultati delle precedenti elezioni. Qualora non vi siano candidati non eletti ai quali assegnare il posto vacante, dovrà invece procedere all’indizione delle elezioni suppletive.
Sul piano operativo, assume quindi rilievo la data in cui la comunicazione delle dimissioni viene ricevuta dall’Ordine. Da tale momento la rinuncia diviene efficace e nasce l’esigenza di attivare tempestivamente la procedura di sostituzione, così da preservare la continuità e la completa composizione del Collegio dei revisori.