16 aprile 2026
CNDCEC - professionisti
16 aprile 2026

CPO, valida l’elezione anche dopo il passaggio dalla sezione B alla sezione A

Il CNDCEC chiarisce che il cambio di sezione nell’Albo successivo alle elezioni non incide sulla validità dell’elezione e che non è prevista alcuna riserva di componenti tra sezione A e sezione B

Autore: Lucia Giampà

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito  chiarimenti in merito alla procedura da seguire nel caso in cui un componente eletto del Comitato Pari Opportunità (CPO), successivamente alle elezioni, modifichi la propria posizione nell’Albo professionale passando dalla sezione B alla sezione A. 

Il chiarimento è contenuto nel Pronto Ordini n. 31/2026, datato 14 aprile 2026, con cui il CNDCEC ha risposto a un quesito formulato dall’Ordine di Civitavecchia. 

Il quesito posto al Consiglio Nazionale

Nel caso sottoposto all’attenzione del Consiglio Nazionale, veniva chiesto di chiarire quali effetti potesse produrre, sul piano della legittimità della nomina, il mutamento della sezione di iscrizione di un professionista eletto nel CPO. In particolare, il dubbio riguardava due profili distinti ma strettamente collegati.

Da un lato, si domandava se il passaggio dalla sezione B alla sezione A dell’Albo, avvenuto dopo le elezioni, potesse incidere sulla validità dell’elezione del componente già nominato. Dall’altro, si chiedeva se l’eventuale assenza, all’interno del Comitato, di iscritti appartenenti alla sezione B potesse in qualche modo alterare o compromettere l’esito della consultazione elettorale. 

Il quadro normativo di riferimento

Nel proprio parere, il CNDCEC richiama anzitutto l’articolo 8, comma 3, del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità, approvato dal Consiglio Nazionale il 22 giugno 2023. Tale disposizione stabilisce che possono essere eletti gli iscritti appartenenti a entrambe le sezioni dell’Albo, purché godano dell’elettorato attivo e non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari. La norma aggiunge inoltre che i componenti del Comitato Pari Opportunità non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. 

L’elemento centrale sottolineato dal Consiglio Nazionale è che questa disposizione, nel definire i requisiti necessari per essere eletti, non richiede alcuna anzianità minima di iscrizione né nella sezione A né nella sezione B dell’Albo. Allo stesso modo, la norma non prevede alcuna riserva di posti a favore degli iscritti in una specifica sezione.

Nessun effetto del passaggio di sezione sulla validità dell’elezione

Proprio da questa lettura della disciplina regolamentare deriva la conclusione del Consiglio Nazionale: il passaggio dalla sezione B alla sezione A, intervenuto dopo l’elezione, non produce alcun effetto sulla validità della nomina del componente del CPO. In altre parole, il professionista eletto mantiene legittimamente il proprio incarico, senza che il cambiamento della sezione di appartenenza comporti decadenze, incompatibilità o necessità di sostituzione. 

Il ragionamento del CNDCEC appare lineare. Poiché il regolamento consente l’elezione degli iscritti di entrambe le sezioni e non collega il diritto di essere eletti a una determinata anzianità di iscrizione o alla permanenza in una specifica sezione, il successivo mutamento della posizione nell’Albo non può incidere retroattivamente sulla validità del risultato elettorale.

Un ulteriore aspetto rilevante del parere riguarda l’eventuale assenza di iscritti della sezione B tra i componenti del Comitato. Anche sotto questo profilo, il Consiglio Nazionale esclude che possano emergere profili di invalidità.

La disciplina dei Comitati Pari Opportunità, infatti, si differenzia da quella prevista per altri organi ordinistici, come ad esempio il Consiglio dell’Ordine, per il quale possono operare regole specifiche di composizione. Nel caso del CPO, invece, il regolamento non riserva alcun seggio né agli iscritti della sezione A né a quelli della sezione B. Ne consegue che la mancata presenza di professionisti iscritti alla sezione B tra gli eletti non incide sull’esito delle elezioni e non determina alcuna irregolarità nella composizione del Comitato. 

Il principio affermato è quindi quello della stabilità dell’elezione e della prevalenza del dato regolamentare: ciò che conta, ai fini della validità della nomina, è il possesso dei requisiti richiesti al momento previsto dalla disciplina elettorale, senza che una successiva variazione della sezione di iscrizione possa compromettere la legittimità dell’incarico.

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