24 ottobre 2012

Commercialisti: ingiunzione al cliente ok, se c’è preventivo

Secondo il Tribunale di Varese, è decaduto l’obbligo di presentare il parere dell’associazione professionale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Ok all’ingiunzione - Anche se il professionista non allega il parere dell’associazione professionale di riferimento, il Tribunale può accogliere la sua richiesta di decreto ingiuntivo ai danni del cliente moroso. E’ quanto emerge dal decreto dell’11 ottobre scorso emesso dal Tribunale di Varese, Sezione prima civile.

Il parere dell’associazione professionale – La mancanza di siffatto documento nella richiesta del dottore commercialista in questione non rappresenta un difetto della stessa richiesta. A ben vedere, se fino all’esistenza del tariffario relativo alle prestazioni professionali risultava necessario presentare un rapporto circa la posizione dell’associazione di riferimento, con la soppressione delle tariffe vengono meno anche le disposizioni stabilite dal comma 1, art. 2233 del C.c. In particolare, non è più previsto quale requisito complementare l’inoltro, in allegato all’istanza d’ingiunzione, del rapporto dell’associazione professionale, in quanto si trattava di un’operazione legata al tariffario. A venir meno sono anche le indicazioni stabilite all’art. 634 del C.pc, che in sostanza avevano un loro peso nel calcolo della parcella.

L’importanza del preventivo – “Posto che, per i professionisti, l’ingiunzione non richiede più il parere professionale, vi è allora da chiedersi, però, quale documentazione sia necessaria per soddisfare i requisiti di cui all’art. 633 c.p.c. Certamente sufficiente è l’accordo con il cliente di cui all’art. 9 comma IV l. 27/2012 oppure il preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto ‘economico’. Per quanto qui di rilevanza, tale principio è sufficiente: il creditore, infatti, ha allegato il contratto scritto con il suo cliente (incarico) che offre una base probatoria solida per riconoscere al credito un valore liquido, certo ed esigibile”. Con queste parole il decreto del Tribunale di Varese spiega che per ottenere il saldo del compenso da parte del cliente reticente tramite l’ingiunzione, il dottore commercialista dovrà avere prove incontrovertibili che rispondano ai requisiti previsti dal citato articolo 633 del C.p.c. Nello specifico, s’è visto che un documento di tal genere è proprio il preventivo scritto o un altro accordo col cliente registrato in forma scritta, che possa in ogni caso attestare l’avvenuto incarico professionale, che nel caso in oggetto risaliva al 2006. Per concludere, quindi, se non è necessario il parere dell’associazione professionale di riferimento, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo ai danni del cliente sarà comunque opportuno presentare una sorta di contratto scritto nel quale il dottore commercialista abbia preliminarmente illustrato le coordinate dell’incarico e del compenso.

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