21 novembre 2015

Commercialisti: la cassa non consente la ricongiunzione con l’Inps

Autore: pasquale pirone

Premessa – L’attuale regolamento della cassa dei dottori commercialisti (CNPADC), prevede la possibilità per gli iscritti, che abbiano contribuito a forme di previdenza diverse, di poter riunire presso la cassa stessa (ricongiunzione in entrata), la contribuzione versata al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.


In questo modo, i contributi riguardanti a periodi ricongiunti sono considerati utili sia ai fini del diritto sia per il calcolo della pensione.


La ricongiunzione in entrata può essere richiesta:


  • dagli iscritti alla cassa, non pensionati;
  • dai superstiti dell’iscritto alla cassa entro due anni dal decesso, a condizione che il de cuius potesse far valere un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni o avesse raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia o i requisiti previsti dalle specifiche norme per la pensione di inabilità ed invalidità.

L’esclusione della gestione separata INPS – In base al regolamento, a oggi, il dottore commercialista iscritto alla cassa può riscattare (e ricongiungere) periodi non coperti da contribuzione e utilizzare i contributi riscattati per ottenere tutte le prestazioni erogate dalla cassa. In particolare è consentito riscattare:


  1. il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista;
  2. il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo entro il limite di anni 2;
  3. il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni.

La beffa è invece rappresentata dalla mancata possibilità di ricongiunzione alla cassa dei contributi versati alla gestione separata INPS. Il regolamento, infatti, prevede che siano ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione non più attivi maturati presso le gestioni previdenziali obbligatorie ad eccezione della contribuzione versata alla Gestione Separata Inps.

Ciò poiché è la stessa INPS a prevedere come disposizione che il lavoratore potrà utilizzare i contributi versati alla gestione separata per maturare i requisiti pensionistici solo presso di se, sempre nel rispetto dei requisiti previsti. Quindi, ad esempio, il dottore commercialista iscritto alla cassa ma che in precedenza era iscritto alla gestione separata non può ricongiungere alla cassa i periodi contributivi versati alla gestione separata, ma può tuttavia fare il contrario (ricongiunzione in uscita) ricongiungendo alla gestione separata i contributi versati alla cassa e andare in pensione con la gestione separata INPS (sempre nel rispetto dei requisiti previsti come ad esempio il minimo di 5 anni di contribuzione versata alla gestione separata). Si ricorda che la possibilità di ricongiungere nella gestione separata INPS i contributi accreditati nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è espressamente prevista dal Dm 282/1996.

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