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Premessa – L’attuale regolamento della cassa dei dottori commercialisti (CNPADC), prevede la possibilità per gli iscritti, che abbiano contribuito a forme di previdenza diverse, di poter riunire presso la cassa stessa (ricongiunzione in entrata), la contribuzione versata al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.
In questo modo, i contributi riguardanti a periodi ricongiunti sono considerati utili sia ai fini del diritto sia per il calcolo della pensione.
La ricongiunzione in entrata può essere richiesta:
L’esclusione della gestione separata INPS – In base al regolamento, a oggi, il dottore commercialista iscritto alla cassa può riscattare (e ricongiungere) periodi non coperti da contribuzione e utilizzare i contributi riscattati per ottenere tutte le prestazioni erogate dalla cassa. In particolare è consentito riscattare:
Ciò poiché è la stessa INPS a prevedere come disposizione che il lavoratore potrà utilizzare i contributi versati alla gestione separata per maturare i requisiti pensionistici solo presso di se, sempre nel rispetto dei requisiti previsti. Quindi, ad esempio, il dottore commercialista iscritto alla cassa ma che in precedenza era iscritto alla gestione separata non può ricongiungere alla cassa i periodi contributivi versati alla gestione separata, ma può tuttavia fare il contrario (ricongiunzione in uscita) ricongiungendo alla gestione separata i contributi versati alla cassa e andare in pensione con la gestione separata INPS (sempre nel rispetto dei requisiti previsti come ad esempio il minimo di 5 anni di contribuzione versata alla gestione separata). Si ricorda che la possibilità di ricongiungere nella gestione separata INPS i contributi accreditati nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è espressamente prevista dal Dm 282/1996.