22 giugno 2011

Commercialisti: la conversazione registrata nel procedimento disciplinare

Autore: Redazione Fiscal Focus

Pronto Ordine n. 166/2011. Con il Pronto Ordine n. 166/2011 del 13 giugno scorso, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito le indicazioni sull’utilizzo di una conversazione registrata come prova in un procedimento disciplinare a carico di un iscritto all’Ordine.
In particolare, il quesito posto faceva riferimento alla possibilità per l’Ordine di prendere in considerazione la registrazione di una conversazione tra un iscritto ed altre persone, della quale era stata prodotta la trascrizione mediante perizia giurata di un tecnico.

Segretezza delle comunicazioni. L’art. 15 della Costituzione statuisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
La Costituzione è dunque la prima fonte di tutela della inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni.
Tuttavia, nel nostro ordinamento, ulteriori norme vanno ad attuare l’esigenza costituzionale espressa dall’art. 15 Cost..

Intercettazioni. In particolare, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, gli artt. 266 e seguenti del c.p.p. fissano i limiti entro cui è ammissibile tale strumento come mezzo di ricerca della prova. Ai sensi dell’art. 267 c.p.p. per disporre tali operazioni è richiesta un’apposita autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, la quale può essere concessa nei casi in cui vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
Viene, quindi, disciplinato lo svolgimento delle operazioni, i modi di acquisizione e conservazione della documentazione, l’utilizzabilità dei risultati e le sanzioni processuali per la violazione delle regole.

Registrazioni fonografiche. Anche il codice civile dedica l’art. 2712 a tale argomento, stabilendo che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. A tale materiale viene, dunque, riconosciuto il valore di piena prova solo se non è disconosciuto dal soggetto contro il quale è prodotto.

Pronto Ordine n. 166/2011. Con il Pronto Ordine n. 166/2011, applicando in via analogica tali norme, è stato ritenuto che in mancanza di una espressa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria o del riconoscimento da parte del soggetto interessato, la registrazione di una conversazione non possa essere ammessa come mezzo di prova in un procedimento disciplinare a carico di un professionista iscritto all’Ordine.

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