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Il diritto al compenso del professionista resiste alla contestazioni troppo generiche del cliente. Le contestazioni del cliente devono investire specificamente le singole voci esposte nella parcella, solo così sorgerà l'obbligo per il professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
È quanto emerge dalla sentenza 4 dicembre 2014 n. 25642 della Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile.
La Corte d’appello di Venezia ha respinto un’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante un credito professionale di un commercialista.
Secondo l’opponente, la prestazioni indicate nella parcella emessa dal commercialista non rispondevano a quelle realmente effettuate o comunque esulavano o non erano pertinenti all’incarico conferitogli. Infatti, l’incarico era limitato alla fattibilità di un’operazione commerciale relativa a un immobile, non anche alla predisposizione di una o più bozze di convenienza, con l’interessamento di “collaboratori esterni”.
Approdata in Cassazione, la controversia si è definitivamente chiusa a favore del professionista. Il ricorso di legittimità del cliente è stato respinto poiché carente sotto il profilo dell’autosufficienza.
A detta della Suprema Corte, il ricorrente avrebbe dovuto “riprodurre più o meno pedissequamente” il testo della parcella in contestazione, il che avrebbe consentito il vaglio e il riscontro delle sue prospettazioni, specialmente per quanto riguarda l’asserita non rispondenza “dell’attività che si assume essere stata compiuta rispetto all’incarico conferito”.
Ciò a maggior ragione se si considera, da un lato, che la Corte territoriale ha dato esplicito atto che il commercialista ha prodotto in corso di causa la parcella con l’elencazione degli importi specifici applicati per ogni singola prestazione, parcella che è stata esaminata in sede di assunzione delle prove orali, dall’altro, che, secondo costante giurisprudenza, “la parcella del difensore è assimilabile a rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto” (cfr. Cass. n. 242/1997 e n. 4409/1979).
Insomma, l’inottemperanza al canone dell’autosufficienza e la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte hanno portato al rigetto del ricorso, con conseguente condanna del cliente al pagamento delle spese del giudizio.
Il diritto al compenso del professionista resiste alla contestazioni troppo generiche del cliente. Le contestazioni del cliente devono investire specificamente le singole voci esposte nella parcella, solo così sorgerà l'obbligo per il professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
È quanto emerge dalla sentenza 4 dicembre 2014 n. 25642 della Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile.
La Corte d’appello di Venezia ha respinto un’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante un credito professionale di un commercialista.
Secondo l’opponente, la prestazioni indicate nella parcella emessa dal commercialista non rispondevano a quelle realmente effettuate o comunque esulavano o non erano pertinenti all’incarico conferitogli. Infatti, l’incarico era limitato alla fattibilità di un’operazione commerciale relativa a un immobile, non anche alla predisposizione di una o più bozze di convenienza, con l’interessamento di “collaboratori esterni”.
Approdata in Cassazione, la controversia si è definitivamente chiusa a favore del professionista. Il ricorso di legittimità del cliente è stato respinto poiché carente sotto il profilo dell’autosufficienza.
A detta della Suprema Corte, il ricorrente avrebbe dovuto “riprodurre più o meno pedissequamente” il testo della parcella in contestazione, il che avrebbe consentito il vaglio e il riscontro delle sue prospettazioni, specialmente per quanto riguarda l’asserita non rispondenza “dell’attività che si assume essere stata compiuta rispetto all’incarico conferito”.
Ciò a maggior ragione se si considera, da un lato, che la Corte territoriale ha dato esplicito atto che il commercialista ha prodotto in corso di causa la parcella con l’elencazione degli importi specifici applicati per ogni singola prestazione, parcella che è stata esaminata in sede di assunzione delle prove orali, dall’altro, che, secondo costante giurisprudenza, “la parcella del difensore è assimilabile a rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto” (cfr. Cass. n. 242/1997 e n. 4409/1979).
Insomma, l’inottemperanza al canone dell’autosufficienza e la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte hanno portato al rigetto del ricorso, con conseguente condanna del cliente al pagamento delle spese del giudizio.