21 ottobre 2013

Commercialisti. Rischio penale

La sicura conoscenza della materia tributaria da parte del professionista spunta le armi della difesa
Autore: Redazione Fiscal Focus

In sede penale, le conoscenze economico-giuridiche proprie dei commercialisti e, in genere, dei consulenti d’impresa possono essere utilizzate dalla pubblica accusa per dimostrare la partecipazione “consapevole” dei medesimi alla commissione di reati fiscali e fallimentari. È quanto emerge da alcune recenti pronunce delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione.

Sequestro per la sottrazione fraudolenta. Con la sentenza n. 39079/13, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto sui beni di un commercialista friulano, in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000. A parere degli Ermellini - che hanno ravvisato il “fumus commissi delicti” legittimante la misura cautelare confermata in sede di riesame -, il dolo specifico, elemento psicologico la cui dimostrazione è necessaria ai fini della configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, può ritenersi presupposto nei confronti del dottore commercialista in quanto si tratta “di un professionista – si legge in sentenza - ben consapevole del significato dell’obbligazione tributaria, dei suoi presupposti e dell’eventualità del suo accertamento successivo con la conseguente attività riscossiva da parte dell’Erario e dei suoi agenti (dolo specifico)”.

Fatture della “cartiera”. Con la sentenza n. 39873/13, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha invece ritenuto responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 il commercialista che ha redatto le dichiarazioni fiscali della cliente nella consapevolezza che le fatture contabilizzate erano state emesse da una “cartiera”. Nel caso di specie, l’imputato, quale consulente di una cooperativa, ha indicato nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2004-2006 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti emesse da due differenti ditte fornitrici. La sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è stata dedotta dalla circostanza che i bilanci e le dichiarazioni fiscali della cooperativa (cliente) erano stati redatti nella consapevolezza del ruolo di mere “cartiere” svolto dalle due emittenti giacché una di queste aveva la sede legale che coincideva con lo studio professionale dell’imputato. Gli Ermellini, poi, hanno posto l’accento sulle specifiche competenze del dottore commercialista laddove osservano che le fatture “erano oggettivamente tali da indurre sospetto in un commercialista appena avveduto, poiché in esse le attività fornite, a fronte di importi considerevoli, erano solo genericamente descritte”.

Concorso in bancarotta. Si segnala, infine, che rischia una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione il commercialista che è sia consulente fiscale della società fallita che componente del consiglio di amministrazione della sua “partecipata” che ha beneficiato, prima della dichiarazione di fallimento, di un aumento di capitale. È quanto emerge dalla sentenza n. 40332/13 della Quinta Sezione Penale della Cassazione. Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “a configurare la responsabilità dell' ‘extraneus’ per concorso nel reato proprio sono sufficienti l'incidenza causale dell'azione dello stesso ‘extraneus’ e la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico”. Nel caso di specie la condotta del commercialista è risultata “assolutamente idonea a configurare un efficiente contributo causale all’attività distrattiva, causativa del fallimento della società”. Infatti l’imputato non poteva che essere parte attiva del disegno distrattivo messo in atto, essendo a conoscenza delle difficoltà finanziarie della società al momento del compimento degli atti lesivi delle ragioni dei creditori. Il professionista si trovava in una situazione di evidente compenetrazione di interessi con gli altri imputati del reato, stante la doppia veste di consulente fiscale della fallita (la quale era pure domiciliata presso il suo studio) e di componente del consiglio di amministrazione della società da questa partecipata verso la quale erano stati veicolati ingenti importi formalmente imputati a un aumento di capitale.

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