14 giugno 2011

Commercialisti: Tirocinio con convenzione

Autore: Redazione Fiscal Focus

La Nota del Consiglio Nazionale - In una nota informativa, la n. 48 del 13 giugno 2011 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha trasmesso alcuni chiarimenti chiesti dagli stessi Ordini Territoriali sul tema del tirocinio professionale e in particolare in merito all’attuazione della convenzione quadro tra Consiglio Nazionale e Ministero dell’Università in riferimento alle disposizioni del Decreto del 5 novembre 2010, nel caso in cui sia stata siglata la convenzione locale (Ordini-Università) e attivati i relativi corsi entro l’anno accademico 2011/2012.

Il Decreto MIUR del 5 novembre 2010 – Il Decreto MIUR del 5 novembre, è intervenuto per sanare una situazione di incertezza che riguardava un elevato numero di tirocinanti che in possesso della laurea triennale e iscritti ad un corso di laurea magistrale o specialistica, e avendo presentato la domanda di iscrizione nel registro del tirocinio a partire dalla data in vigore del D.M. 143/2009, sono stati iscritti nella sezione “Tirocinanti esperti contabili”. Con il nuovo Decreto il Ministro prevede il trasferimento di tali soggetti nella sezione “Tirocinanti commercialisti” con la possibilità alla fine del compimento del tirocinio, e se risulteranno acquisiti nel percorso di studi i crediti formativi indicati nel decreto, di poter accedere all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione A) dell’Albo (si ricorda che in ogni caso, un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo aver conseguito la laurea magistrale o specialistica). Sempre per lo stesso Decreto, fino all’anno accademico 2011/2012, devono essere iscritti nella sezione “Tirocinanti commercialisti” coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione nel registro del tirocinio e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale o specialistica.

Le situazioni previste - Nel chiarire le disposizioni del Decreto del MIUR, viene sottolineato che:
1. chi richiede l’iscrizione nel registro del tirocinio entro l’anno accademico 2011/2012 e risulta iscritto ad un corso di laurea specialistica o magistrale non in convenzione, viene iscritto nella sezione “Tirocinanti commercialisti” solo se ha conseguito la laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28, inoltre dovrà integrare il corso di laurea con specifici crediti formativi indicati dal decreto
2. chi invece si iscrive ad un corso in convenzione (prima dell’anno accademico 2012/2013), potrà da subito essere iscritto nella sezione “Tirocinanti commercialisti” sia con la laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28 sia di altra laurea purché siano colmati i debiti formativi richiesti.
Gli Ordini che hanno siglato la convenzione con l’Università, non potranno fino all’anno accademico 2011/2012 rifiutare l’iscrizione nella sezione “Tirocinanti commercialisti” di coloro che sono iscritti ad un corso di laurea non convenzionato, in quanto il decreto del 5 novembre 2010 prevede solo un limite temporale alla sua applicazione che è l’anno accademico 2011/2012.

L’esonero della prima prova scritta – Il MIUR ha ritenuto estendere l’esonero della prima prova scritta anche a coloro che in mancanza della prevista convenzione tra Ordine e Università, abbiamo acquisito nel corso degli studi i crediti formativi previsti nella convenzione quadro.

In assenza della convenzione – Il Consiglio Nazionale fa presente agli Ordini, che dall’anno accademico 2012/2013, il tirocinio professionale potrà essere svolto contestualmente al corso di laurea magistrale o specialistica, esclusivamente in presenza di accordi stipulati tra Università e Ordini territoriali, in assenza di tali accordi, il tirocinio da Dottore Commercialista potrà essere effettuato solo dopo il conseguimento della laurea.

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