24 giugno 2026

Tirocinio commercialisti: il dominus può essere dipendente a tempo pieno di un’azienda privata

Il CNDCEC chiarisce che l’assenza di partita IVA e il rapporto di lavoro subordinato non escludono, di per sé, la possibilità di seguire un tirocinante, purché le attività svolte siano coerenti con la professione

Autore: Serena Pastore

Il CNDCEC chiarisce che un iscritto all’Albo, anche se dipendente a tempo pieno di un’azienda privata e privo di partita IVA per l’esercizio autonomo della professione, non è automaticamente escluso dalla possibilità di assumere la funzione di dominus per un tirocinante.

È questo il principio che emerge dal PO 48/2026, dedicato al caso di un professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, già esonerato dall’obbligo formativo nel triennio precedente, che svolge attività di contenuto fiscale e tecnico-professionale all’interno di un’azienda privata. Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità che lo stesso professionista segua un aspirante tirocinante anch’egli dipendente a tempo pieno della medesima società.

Il Consiglio Nazionale non entra nel merito della singola vicenda, la cui valutazione resta affidata all’Ordine territorialmente competente, ma fornisce alcune indicazioni generali utili per l’istruttoria. Il punto centrale non è la titolarità di una partita IVA, bensì la natura concreta delle attività svolte dall’iscritto e la loro riconducibilità all’oggetto della professione, come individuato dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2005.

Il tirocinio professionale richiede attività coerenti e assiduità

Il tirocinio costituisce un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e deve comportare la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione. Il riferimento resta il Regolamento del tirocinio di cui al D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143, che prevede il criterio dell’assiduità, pari ad almeno 20 ore settimanali.

Da questo presupposto discende che la verifica non può limitarsi alla sola qualifica formale dell’iscritto o del tirocinante, ma deve riguardare anche il contenuto effettivo delle mansioni svolte. Nel caso prospettato, assume rilievo il fatto che l’iscritto dipendente svolga mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l’attività oggetto del tirocinio.

Il dominus può essere anche un professionista dipendente

Il CNDCEC ricorda che la questione del dominus dipendente a tempo pieno è già stata affrontata in precedenti occasioni, a partire dall’informativa n. 23/2011 e, più di recente, nella risposta al PO 91/2023.

In tali chiarimenti è stato affermato che l’attività professionale dell’iscritto all’Albo non deve necessariamente essere svolta in forma autonoma come libero professionista, potendo essere esercitata anche nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente presso una società o un ente. Ciò che rileva è che le attività svolte siano riconducibili all’oggetto della professione, come individuato dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2005.

Per questa ragione, in sede istruttoria, l’Ordine può acquisire, oltre alle dichiarazioni previste dal Regolamento del tirocinio, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione può riguardare l’inquadramento dell’iscritto all’interno dell’ente o della società e le attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente.

L’esonero formativo precedente non impedisce di assumere il ruolo di dominus

Un ulteriore profilo esaminato dal CNDCEC riguarda il requisito formativo del dominus. L’art. 1, comma 5, del Regolamento del tirocinio richiede, oltre a un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno cinque anni, che il professionista abbia assolto l’obbligo di formazione professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine.

Sul punto, il Consiglio Nazionale ribadisce un principio già chiarito in passato: non può considerarsi non assolto un obbligo formativo per il quale l’iscritto abbia ottenuto un esonero. Di conseguenza, l’esonero relativo al triennio formativo precedente non preclude, di per sé, la possibilità di assumere la funzione di dominus.

Resta tuttavia centrale la valutazione dell’Ordine, chiamato a verificare sia la sussistenza dei requisiti soggettivi dell’iscritto sia la coerenza delle mansioni svolte con le attività professionali oggetto del tirocinio.

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