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Il CNDCEC a seguito di alcune richieste pervenute tra luglio e settembre, ha emanato, il 26 settembre scorso tre Pronto Ordine al fine di fornire chiarimenti in tema di:
Pronto Ordine 229 del 2017 – Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di erogare gli eventi formativi relativi alla revisione legale a soggetti “diversi dai professionisti iscritti”.
La formazione continua dei Revisori Legali, come recita l’articolo 5 del D. Lgs. 39/2010, consiste nella partecipazione ai programmi di aggiornamento professionale definite annualmente dal MEF ed è svolta attraverso la partecipazione a:
È compito degli Ordini professionali comunicare al MEF l’avvenuto conseguimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti nell’albo professionale.
Il MEF, attraverso la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, ha fornito indicazioni in merito alla documentazione che i soggetti pubblici e privati devono presentare al fine di poter ottenere l’accreditamento per poter erogare la formazione. Viene precisato altresì, nel paragrafo 2.3., che i dati dovranno essere trasmessi dagli Ordini a conclusione dell’attività formativa. Inoltre, sempre nello stesso paragrafo, si precisa che gli Ordini avranno l’obbligo di richiedere, al pari dei soggetti pubblici e privati, l’accreditamento del MEF qualora vorranno erogare la loro formazione a soggetti non iscritti ad albi professionali (o negli albi di altri Ordini territoriali della medesima categoria professionale).
Pronto Ordine 237 del 2017 – Nel quesito si pone il caso di un iscritto all’albo al quale non è stato possibile inviare una comunicazione tramite PEC in quanto l’avviso di mancata consegna recitava: “indirizzo non valido”. Stessa cosa per l’invio della medesima comunicazione tramite raccomandata postale. Effettuato l’accertamento anagrafico presso il Comune, l’indirizzo in possesso dell’Ordine è stato confermato.
Pertanto si chiede quanto segue: in tal caso si può parlare di “irreperibilità anagrafica” dell’iscritto e quindi procedere alla cancellazione?
Da precisare che il soggetto in questione non è dotato di domicilio professionale, in quanto non esercita attività.
A tal proposito si osserva innanzitutto che, la cancellazione dall’albo non è espressamente disciplinata dall’Ordine. Prevalgono però degli obblighi, con riferimento particolare alle attività periodiche di aggiornamento e revisione. Da qui è possibile ricavare una disciplina interpretativa in merito. Infatti, il venir meno di uno degli obblighi previsti dall’Ordine comporta, necessariamente, la cancellazione dall’albo.
In presenza di irreperibilità accertata e documentata la cancellazione è doverosa per il venir meno del possesso del requisito della residenza o del domicilio professionale. Nel caso di specie, non si può parlare di “irreperibilità accertata”, in quanto la verifica al Comune ha dato conferma dell’indirizzo noto all’Ordine.
Di conseguenza, qualora trascorra un lasso di tempo considerevole senza che l’Ordine possa contattare l’iscritto, esso potrà valutare se la mancata comunicazione all’Ordine della variazione dei propri recapiti, sia un comportamento da poter trasmettere la segnalazione al Consiglio di Disciplina.