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La legge di stabilità 2012, la n. 183/2011 è intervenuta sulla modifica di due disposizioni civilistiche molto importanti in merito all’organo deputato al controllo di legalità dei conti nelle società, ossia il collegio sindacale.
Legge di stabilità - In particolare, ai sensi del novellato articolo 2477 c.c., non si parla più nelle srl di collegio sindacale, bensì di sindaco unico, la cui nomina risulta obbligatoria in casi specifici come capitale sociale superiore a quello minimo previsto per le società per azioni (120mila euro) ovvero la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero in due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti individuati all’articolo 2435 bis c.c. in merito alla redazione e tenuta del bilancio in forma abbreviata. Nelle spa invece, la modifica dell’articolo 2397 c.c. attuata con la legge di stabilità 2012, prevede la nomina del sindaco unico quando il valore dei ricavi o del patrimonio netto, non superino 1 milione di euro.
Effetti - Appare opportuno muovere una breve riflessione sulle conseguenze e gli effetti che le novità apportate con la legge di stabilità producono nei confronti della società e dell’attività sociale, allorquando sia nominato un sindaco unico al posto del collegio sindacale come richiesto dal codice civile.
Cassazione - Viene in aiuto in questo senso una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 11554 del 9 maggio 2008, in cui la Corte dispone che “nel funzionamento e nella costituzione del collegio sindacale è insito un meccanismo di reciproca integrazione che non si riduce alla semplice espressione di voto, ma si realizza invece in forme di integrazione di competenze professionali diverse, che rendono l’attività di ogni componente complementare a quella degli altri”.
Conseguenze - Ciò si traduce in sostanza nella considerazione per cui se manca il numero minimo per la composizione dell’organo di controllo, questa mancanza si configura come una irregolare costituzione dell’organo. Conseguentemente, essendo l’organo composto e costituito irregolarmente, tutti gli atti decisi o eseguiti sono considerati illegittimi.
Atti illegittimi - Così ad esempio sono considerate illegittime le delibere, i documenti, le relazioni e i pareri prodotti dall’organo costituito irregolarmente. Illegittima la delibera di approvazione del bilancio, perché la relazione del sindaco è un elemento imprescindibile. Illegittime anche le delibere sul compenso che spetta all’amministratore, sempre che questo compenso sia commisurato agli utili che risultano dal bilancio, nonché le delibere sul conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e quelle sui compensi che spettano a quegli amministratori che rivestono cariche particolari, così come espressamente previsto all’articolo 2389, 3 comma, del codice civile. In sostanza, l’irregolare composizione dell’organo di controllo, significa per le società di capitali, spa e srl, mancanza di un organo fondamentale che incide sulla struttura societaria stessa.