28 novembre 2011

Comunicazione PEC: il rinvio è fatto

Le comunicazioni effettuate entro la fine dell’anno saranno considerate regolari e quindi senza sanzioni
Autore: Redazione Fiscal Focus

Impossibilità ad adempiere - A seguito delle diverse segnalazioni da parte dei gestori di Posta Elettronica Certificata, in merito all’impossibilità di adempiere alle numerosissime richieste di indirizzi PEC, concentratosi a ridosso della scadenza del 29 novembre, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha diffuso il 25 novembre 2011 una circolare (n. 0224402) con la quale si afferma che chi non rispetterà il termine del 29 novembre, non sarà soggetto, almeno in una prima fase, alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del C.C., e così le imprese potranno effettuare la comunicazione della PEC, fino a fine anno.

Ancora un mese di tempo - Vi sarà ancora almeno un mese di tempo per adempiere alla comunicazione disposta dal decreto legge 185/2008 il quale prevede che entro tre anni dalla sua entrata in vigore (29 novembre 2008) le imprese costituite in forma societaria, devono comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Le sanzioni previste - Ricordiamo che nella circolare 3645/C del 3 novembre 2011, era stato specificato che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011, avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice Civile in capo al rappresentante legale dell’impresa. Tale previsione viene “allentata” dalla circolare sopra citata del 25 novembre, con la quale si rappresenta alle Camere di Commercio di considerare corretto l’adempimento effettuato anche dopo il 29 novembre 2011. La scelta del rinvio, nasce oltre che da problemi di natura operativa, evidenziate dai gestori della PEC, anche dalla considerazione dei dati di InfoCamere, secondo cui mancano ancora molte società all’appello per l’adempimento della comunicazione.

Le società obbligate - Infine ricordiamo che gli obbligati a tale adempimento, a seguito anche delle precisazioni del Ministero, oltre alle società costitute in forma associativa (società di persone, delle società di capitali, delle società cooperative e delle società estere con sedi secondarie in Italia), sono anche quelle in stato di liquidazione, ma non in fallimento, e quelle sottoposte a concordato. Il soggetto chiamato ad adempiere alla comunicazione sarà il rappresentante legale dell'ente, anche mediante incarico ad un professionista.

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