9 settembre 2025

Revisori, obbligo PEC: senza non si accede alla rendicontazione di sostenibilità

Il MEF ricorda l’obbligo di comunicare la PEC nel Registro Revisori. Sanzioni fino a 2.500€ e limitazioni all’accesso per le nuove abilitazioni.

Autore: Martina Giampà
L’8 settembre 2025 è stata pubblicata sul portale della Revisione Legale una nota ufficiale rivolta agli iscritti al Registro dei Revisori Legali che non hanno ancora comunicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC.

Il Ministero sollecita i professionisti a regolarizzare quanto prima la propria posizione, accedendo all’area riservata del portale per inserire o aggiornare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), obbligatorio per legge.

PEC Revisori Legali: obblighi normativi, finalità e pubblicazione su INAD

L’articolo 16, comma 7, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2), rafforza l’obbligo per i revisori legali iscritti al Registro di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale obbligo è integrato anche dall’articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, con l’obiettivo di favorire l’uso di strumenti di comunicazione digitale e notificazione telematica tra il professionista e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

La comunicazione dell’indirizzo PEC è un requisito obbligatorio in fase di iscrizione al Registro dei Revisori Legali e il suo corretto funzionamento deve essere garantito e monitorato nel tempo da parte degli iscritti. Questo permette all’Amministrazione di inviare atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni in modo più rapido, sicuro ed economico.

Inoltre, l’indirizzo PEC comunicato al Registro non è utile solo per le attività collegate alla professione, ma viene anche reso disponibile a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del D.lgs. 82/2005 (CAD), gli indirizzi PEC dei revisori legali vengono trasmessi dal MEF all’INI-PEC e successivamente inseriti in INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali, dove assumono pieno valore legale come domicili digitali delle persone fisiche.

È sempre possibile per il revisore legale modificare il proprio domicilio digitale INAD accedendo all'apposito portale e utilizzando le funzioni disponibili per la gestione dell’indirizzo.

Sanzioni e conseguenze in caso di mancato aggiornamento

Si ricorda che il mancato inserimento o aggiornamento dell’indirizzo PEC da parte dei revisori legali è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall’articolo 24 del D.lgs. 39/2010 e disciplinato dall’articolo 13 del DM 135/2021. Le sanzioni possono variare da 50€ fino a 2.500€.

Oltre alle sanzioni economiche, la mancata comunicazione o l’aggiornamento non corretto dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comporterà l’impossibilità di accedere alla Fase 2 della procedura di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Su questa nuova attività, riservata ai revisori legali, saranno forniti aggiornamenti entro la fine del mese di settembre.

Pertanto, è fondamentale che tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali verifichino e aggiornino tempestivamente il proprio indirizzo PEC tramite l’area riservata del portale della Revisione Legale.

La PEC è obbligatoria anche per i tirocinanti?

Insieme alla Nota sul portale è stato pubblicato un vademecum con tutte le linee guida. In particolare, viene chiarito anche che la Legge non prevede un obbligo esplicito per i tirocinanti. Tuttavia è consigliato anche a loro dotarsi di un indirizzo PEC al fine di attestare l’invio e la ricezione di documenti informatici con pari valore legale di una raccomandata A/R tradizionale. L’uso della PEC rispetto allo scambio cartaceo riduce i tempi e i costi comunicativi da e verso la Pubblica Amministrazione.
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