L’articolo 16, comma 7, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2), rafforza l’obbligo per i revisori legali iscritti al Registro di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale obbligo è integrato anche dall’articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, con l’obiettivo di favorire l’uso di strumenti di comunicazione digitale e notificazione telematica tra il professionista e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
La comunicazione dell’indirizzo PEC è un requisito obbligatorio in fase di iscrizione al Registro dei Revisori Legali e il suo corretto funzionamento deve essere garantito e monitorato nel tempo da parte degli iscritti. Questo permette all’Amministrazione di inviare atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni in modo più rapido, sicuro ed economico.
Inoltre, l’indirizzo PEC comunicato al Registro non è utile solo per le attività collegate alla professione, ma viene anche reso disponibile a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del D.lgs. 82/2005 (CAD), gli indirizzi PEC dei revisori legali vengono trasmessi dal MEF all’INI-PEC e successivamente inseriti in INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali, dove assumono pieno valore legale come domicili digitali delle persone fisiche.
È sempre possibile per il revisore legale modificare il proprio domicilio digitale INAD accedendo all'apposito
portale e utilizzando le funzioni disponibili per la gestione dell’indirizzo.