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Sulla Gazzetta ufficiale n.179 del 3 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto del 20 giugno scorso con cui il Ministero del lavoro ha approvato la disciplina nuova sul praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per i consulenti del lavoro.
Periodo di pratica- La nuova disciplina conferma i 24 mesi del periodo di pratica, di cui 6 possono essere anticipati nel corso di studi universitari, mediante la partecipazione a corsi di formazione specifici, organizzati sulla base di un’apposita convenzione stipulata fra il Consiglio nazionale ed il Miur. Il periodo di pratica può anche essere ridotto di 12 mesi, se il praticante possiede una laurea specialistica o magistrale, in una delle classi individuate dall’Ordine e, nel corso degli studi, abbia svolto, lo stesso praticante, un tirocinio non inferiore a 6 mesi, con riconoscimenti di almeno 9 crediti formativi, presso lo studio di un consulente del lavoro.
Lo studio professionale- La nuova disciplina prevede anche che nello studio professionale, anche associato, non possono essere contemporaneamente ammessi più di due praticanti. Il consulente del lavoro deve essere iscritto da almeno due anni all’Albo e deve aver svolto, in maniera abituale e prevalente, l’attività professionale ed essere in regola con la formazione continua.
Se poi il periodo di pratica è svolto presso un professionista non consulente, coma un avvocato o un commercialista, occorre che abbia effettuato, da almeno 3 anni, la specifica comunicazione alla DPL (direzione provinciale del Lavoro), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, legge 12/79.
Obblighi del praticante- Il praticante ha l’onere di frequentare lo studio per almeno 20 ore a settimana, sotto la supervisione del professionista.
Entrata in vigore- La nuova disciplina entrerà in vigore il 90esimo giorno dopo la pubblicazione del decreto stesso, ossia il 3 novembre prossimo. I praticanti già iscritti a tale data nei registri provinciali, devono concludere il periodo di pratica, secondo le previsioni previgenti, stabilite dal DM del 2 dicembre 1997.
Rapporto di lavoro subordinato- A conti fatti, quello che viene a delinearsi con il Testo Unico sull’apprendistato, è un rapporto di lavoro subordinato, anche a finalità formative. Conseguentemente il professionista presso cui si realizza il praticantato, può, e non deve, corrispondere allo stesso , eventuali rimborsi spese o emolumenti a titolo di borsa di studio.