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Nell’ambito dell’attività di consulenza aziendale prestata dal professionista, è opportuno che l’oggetto delle specifiche prestazioni professionali sia, di volta in volta, precisato nel mandato professionale, specie quando si tratti di attività e competenze professionali che presentano un elevato grado di genericità.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 53 del 2 aprile 2021, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti in relazione alle attività professionali e, nello specifico, alla consulenza aziendale prestata dal professionista anche presso istituti bancari.
Quanto sopra affermato dal Consiglio Nazionale, scaturisce a seguito di un quesito pervenuto allo stesso con il quale un Ordine territoriale ha chiesto di sapere se, alla luce dell’articolo 1, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 139/2005, nonché dell’Informativa n. 112/2019 (accordi di collaborazione con istituti bancari per la creazione di un canale di accesso qualificato alle risorse finanziarie), “la consulenza aziendale e l’assistenza, anche presso gli istituti bancari, alle operazioni necessarie all’ordinaria liquidità delle aziende” rientri tra le attività che formano oggetto della professione.
Il parere del CNDCEC – L’articolo 1 del D. Lgs. n. 139/2005, richiamato nel quesito, riconosce agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, competenza specifica in “economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”. Il CNDCEC ricorda come, il comma 2 di detto articolo, alla lett. d), specifichi che, forma oggetto della professione, tra l’altro, anche l’attività di “verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati”.
Secondo il Consiglio Nazionale, le sopra menzionate disposizioni, pur con una formulazione generica, riconoscono comunque agli iscritti nell’albo, competenza specifica non solo nell’attività fiscale e di revisione contabile, ma anche in quella di consulenza aziendale, sia per quanto concerne gli aspetti dell’organizzazione dell’impresa dal punto di vista amministrativo-contabile, sia per quanto concerne la situazione finanziaria dell’impresa stessa.
Sul punto, ai successivi commi 3 e 4 del citato articolo 1, sono precisate le attività che rientrano nelle specifiche competenze degli iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo e, tra queste, relativamente all’ambito di consulenza aziendale, il CNDCEC indica, in particolare, le seguenti:
A tal proposito, lo stesso Consiglio Nazionale richiama anche l’Informativa n. 112/2019, la quale ha fornito, nel primo allegato, uno strumento utile per individuare con precisione l’ambito oggettivo della prestazione, nel caso in cui l’iscritto fornisca consulenza aziendale, concernente l’analisi della situazione finanziaria dell’impresa, al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche per l’accesso ai canali di finanziamento.