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P.O. 161/2013 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in un pronto ordine (P.O.161/2013) ha fornito indicazioni ad un Ordine Territoriale (nel caso di specie l’Ordine di Torino) in merito alla doverosità del contributo annuale e del contributo d’iscrizione all’albo da parte delle società tra professionisti iscritte nella sezione speciale dell’albo istituita ai sensi dell’art. 8, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.
Un obbligo di legge - Il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, all’art. 12, comma 1, lettera p), prevede che il Consiglio dell’Ordine “stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e nell’elenco, […]” e all’art. 29, comma 1, lettera h) che il Consiglio Nazionale “determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli ordini territoriali”. Il versamento all’Ordine della quota d’iscrizione e del contributo annuale costituisce un preciso obbligo di legge posto espressamente in capo a tutti gli iscritti nell’albo al fine di provvedere “entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine”. Corrispondentemente, spetta all’Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione della prestazione dovuta.
L’obbligo contributivo - L’obbligo contributivo, per i Commercialisti, ricade appunto su tutti i soggetti iscritti nell’albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell’art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 34/2013. Per entrambe le categorie, tale obbligo costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell’attività professionale. Gli Ordini possono assumere un’apposita delibera per determinate la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto dalle società tra professionisti. Relativamente alla quota del contributo annuale spettante al Consiglio Nazionale viene evidenziato che la situazione attuale rende impossibile l’assunzione di qualsiasi delibera in merito.
Tassa di concessone governativa - Nel Pronto Ordine viene inoltre evidenziato che le società tra professionisti sono tenute al pagamento della tassa di concessione governativa. L’articolo 22 della Tariffa, annessa al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), stabilisce che la predetta tassa è dovuta per le “iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall’articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 (…)”. Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua anche l’iscrizione negli albi per l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)”. Nel caso specifico, presupposto del tributo è, l’adozione di atti e provvedimenti (finalizzati all’accertamento delle condizioni per l’iscrizione all’albo) che riguardano l’esercizio di attività professionali, di arti o mestieri. In pratica ogni qualvolta si realizzi il presupposto del tributo è dovuta la corresponsione della tassa di concessione governativa, in quanto si tratta di un autonomo atto amministrativo che necessita di specifica attività istruttoria.