21 ottobre 2011

Contributo Unificato: istruzioni per l’uso

Giustizia Amministrativa. Il Segretariato generale ha reso opportuni chiarimenti in materia di spese di giustizia
Autore: Redazione Fiscal Focus

La circolare. Il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, con circolare del 18 ottobre 2011, ha provveduto a fornire istruzioni sull’applicazione della disciplina in materia di Contributo Unificato nel processo amministrativo. Chiarimenti attesi soprattutto alla luce delle sanzioni introdotte dalla manovra correttiva d’estate (D.L. 98/2011), a carico del professionista che abbia dimenticato di inserire nell’atto introduttivo del giudizio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax. Ciò detto, passiamo ad analizzare i principali chiarimenti, contenuti nel documento in esame.

Omesso o insufficiente versamento. La circolare a tal proposito precisa che, l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non determina l’inammissibilità del ricorso, ma comporta solo l’obbligo per l’ufficio giudiziario di procedere all’esazione del tributo, con l’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie connesse all’inadempimento. Si richiamano in proposito le modalità operative per l’irrogazione delle sanzioni, previste dalla circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 26 aprile 2007, n. 10186. Si precisa che l’invito al pagamento deve recare, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (“statuto del contribuente”), la motivazione della richiesta di contributo unificato, nonché l’indicazione del responsabile del procedimento e dei termini per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale. Infine, quanto alla riscossione coattiva, valgono le modalità stabilite con la circolare del Segretariato generale della Giustizia 29 gennaio 2004 n. 56 (parte III).

PEC e Fax. Quanto, invece, alla mancata indicazione del canale PEC e il numero di fax del difensore, la circolare ricorda che l’art. 37, 6° comma, del D.L. n. 98 del 2011 (L. 111/2011) collega a tale omissione l’aumento della metà dell’importo del contributo dovuto. Il legislatore, pertanto, prevede conseguenze sanzionatorie per le sole parti sulle quali incombe l’obbligo del versamento del contributo unificato (ricorrente principale e ricorrente incidentale) e non anche per le altre parti. In particolare, l’applicazione della norma predetta comporta l’obbligo di specifica indicazione, nella motivazione dell’invito al pagamento, della maggiorazione operata, in modo da consentire all’interessato di interloquire e difendersi adeguatamente. In ogni caso – prosegue la circolare – trattandosi di una previsione di natura sanzionatoria, deve ammettersi la possibilità che, anche su espresso invito della segreteria dell’ufficio giudiziario e, in questo caso nel termine all’uopo accordato, l’interessato possa sanare l’omissione, depositando in giudizio un atto che rechi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e del fax.

Traslatio iudicii. Laddove, poi, occorra riassumere il processo dinanzi al giudice amministrativo, dopo che il giudice ordinario abbia declinato la propria giurisdizione (art. 11, secondo comma, del Codice), tale “riproposizione” innanzi all’autorità amministrativa comporta il versamento del contributo unificato nella misura dovuta (senza cioè detrarre quanto, eventualmente, versato innanzi al giudice precedentemente adito) in relazione alla tipologia di processo azionato, seguendo cioè i principi dettati in via generale dal comma 6-bis dell’art. 13 del T.U. n. 115 del 2002. La stessa regola vale nell’ipotesi di attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo da parte della Corte di Cassazione nell’ambito del regolamento preventivo di giurisdizione sollevato nel corso del processo dinanzi al giudice ordinario.

Entrata in vigore delle modifiche. Si segnala, infine, che la circolare ha provveduto anche a chiarire che le novità in materia di spese di giustizia, contenute nel D.L. n. 98 del 2011, sono entrate in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 6 luglio 2011. Pertanto, da tale data tutte le previsioni recate dal D.L. in questione – nessuna esclusa – sono divenute operative. Di conseguenza, coerentemente con le peculiarità del processo amministrativo, la novella legislativa si applica ai ricorsi per i quali il deposito – quale momento di instaurazione della controversia - sia stato effettuato a far tempo dal 6 luglio 2011 (compreso). Mentre, le disposizioni modificative del D.L., introdotte con la legge di conversione (n. 111/2011), sono entrate in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 17 luglio 2011.

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