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La circolare n. 8/2012 - Riforma del welfare sotto la lente dei Consulenti del lavoro, questo potrebbe essere il titolo delle analisi che nelle ultime settimane sta puntualmente conducendo la Fondazione Studi della categoria guidata da Marina Calderone. Nello specifico, il punto che quest’oggi verrà proposto riguarda il vaglio del nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti approfondito nella circolare 8/2012.
Il giudizio della Fondazione - In sostanza, il parere dei ricercatori del centro studi è che questo nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti, venendo meno alla procedura ordinaria, genererà non poche problematiche. La circolare n. 8 del 13 aprile 2012 sottolinea che “la sommarietà del nuovo rito male si adatta alla complessità di istruttoria propria delle controversie”. A ciò va ad aggiungersi che, secondo i Consulenti del lavoro, “la posizione difensiva del datore di lavoro, a cui incombe generalmente l'onere della prova, assume toni particolarmente gravi e difficili”.
Ambiti di applicazione – Ora, in merito agli ambiti di applicazione della nuova procedura processuale relativa ai licenziamenti, la Fondazione dei Consulenti del lavoro rileva che questi sono definiti sulla base di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per le controversie inerenti l’impugnativa dei licenziamenti, tali disposizioni si applicano anche nel momento in cui “devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”. Ciò detto, la Fondazione spiega che un tale atteggiamento avrà come diretta conseguenza il fatto che le controversie soggette alla “procedura speciale” riguarderanno le seguenti situazioni: licenziamento discriminatorio; licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa; licenziamento senza motivazione; licenziamento per violazione della procedura ex art. 7 legge 300/70; licenziamento per motivo oggettivo consistente nell'idoneità fisica o psichica del lavoratore o intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2°, del codice civile; licenziamento collettivo in caso di violazione dei criteri di scelta; interruzione di rapporto di para-subordinazione valutato in qualità di licenziamento alla luce di “una contestuale rivendicazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”.
Conclusioni – A questo punto, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro giunge alla conclusione che “la sentenza, che decide il giudizio, è immediatamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale” genera una certa perplessità perché “la scelta legislativa di non prevedere un tentativo di conciliazione in ambito giudiziale”. Inoltre, dubbi emergono anche per quel che concerne il reclamo alla Corte d’Appello che va fatto entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione della sentenza (o della notifica sella stessa, qualora fosse anteriore). “Diversamente da quanto previsto nel procedimento di cui all'art. 18, alla prima udienza – chiariscono i Consulenti del lavoro - la Corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La norma è corretta, ma richiederebbe che una tale possibilità venisse concessa anche al giudice del procedimento di opposizione ad ordinanza”