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Con l’Informativa n.50/2016 dell’11 aprile scorso, il CNDCEC ha comunicato l’approvazione del documento “Statuto e Regolamento dell’Associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento”, elaborato dall’apposita sua Commissione Crisi da Sovraindebitamento – Area Procedure Concorsuali, presieduta da Nicoletta Mazzagardi ed affidata ai Consiglieri Delgati Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani.
Il documento contiene, appunto, uno schema di statuto di associazione tra Ordini per la finalità suddetta nonché una bozza di regolamento per la sua organizzazione ed il suo funzionamento oltre ad un regolamento di autodisciplina, il tutto secondo le indicazioni contenute nel Decreto n. 202 /2014 emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il MISE ed il MEF.
Benché non espressamente prevista dal decreto, la possibilità di associazione tra Ordini professionali per la costituzione di un organismo di composizione della crisi nasce dall’interpretazione dell’art. 4 del Decreto stesso, ove, nell’indicare quali siano i soggetti che di diritto possono essere iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero, si menzionano pure le associazioni tra Ordini.
Tale conclusione è supportata altresì dalla disamina compiuta dallo stesso CN, che ha fornito due interpretazioni possibili della previsione del citato art.4:
- a) secondo un primo orientamento, la possibilità di associarsi contemplata dalla norma si riferirebbe agli organismi di composizione della crisi già costituiti presso gli Ordini o agli enti già iscritti nella sezione A del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Si tratterebbe pertanto di associazioni “ulteriori” – occasionali e contingenti – tra organi di composizione della crisi costituiti presso Ordini differenti (e di professioni diverse) col solo intento di fornire servizi aggiuntivi (giornate di lavoro o formative) o competenze collegate alla primaria funzione di composizione della crisi (soprattutto quando si tratti di crisi più complesse) che, invece, permane in capo ai singoli ordini originariamente investiti. Sarebbero quindi forme associative senza rilevanza esterna né tantomeno soggette a pubblicità (l’iscrizione nel registro del Ministero).
Viene allora da domandarsi quale sarebbe allora la necessità di ricorrere allo strumento associativo piuttosto che ad una semplice convenzione.
- b) l’orientamento più accettato predilige invece la considerazione che un’associazione tra Ordini per la costituzione di un Organismo di composizione della crisi risponda alla necessità di razionalizzazione e di contenimento di spesa all’interno di ciascun Ordine territoriale, mediante il mettere in “comunione” risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento della funzione. Si supererebbe, così, la necessità di articolare all’interno di ciascuno di essi un autonomo Organismo di composizione della crisi con dotazione di risorse umane e strumentali e di traslare, invece, su un Organismo apposito la funzione tipica della gestione della crisi da sovraindebitamento, con condivisione di spese, struttura e di professionalità.
In tale prospettiva, l’iscrizione al registro presso il Ministero avrebbe pertanto valenza di pubblicità costitutiva, qualificando quindi l’esistenza stessa dell’organismo e la sua rilevanza esterna.
In aderenza a questa seconda interpretazione, il CN ha inteso quindi elaborare gli schemi di statuto e di regolamento forniti con il documento in oggetto, formulando compiutamente ogni aspetto inerente all’organizzazione, al funzionamento ed all’ eventuali responsabilità della struttura associativa così costituita.