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La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n.232, Art.1, comma 195), com’è noto, ha esteso alle Casse di previdenza dei liberi professionisti l’istituto del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, già previsto a partire dal 2013 per i lavoratori dipendenti e autonomi.
Si tratta di una misura che consente ai lavoratori di cumulare i periodi assicurativi, non coincidenti, maturati nelle diverse gestioni previdenziali, al fine del riconoscimento di un’unica pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità e a superstiti, senza alcun onere a carico del richiedente, in quanto i contributi rimangono accreditati presso la gestione in cui sono stati versati e generano la quota di pensione di competenza della gestione stessa.
La ratio della norma risponde dunque alla necessità di consentire che, laddove per i lavoratori (inclusi i professionisti) coesistano più sistemi pensionistici obbligatori, sia ad essi garantito il diritto di percepire un trattamento pensionistico che utilizzi tutta la contribuzione previdenziale che sia stata versata, benché in diversi Enti o Gestioni.
Il vantaggio è che, qualora il requisito contributivo necessario ai fini della pensione anticipata (42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) non si realizzi nell’ambito di una sola gestione previdenziale, sarà comunque possibile raggiungerlo sommando tutti i contributi che siano stati versati nelle diverse gestioni previdenziali in periodi di tempo non coincidenti.
Il lavoratore riceverà un unico assegno pensionistico mensile che sarà dato dalla somma delle quote di pensione calcolate dalle diverse gestioni pensionistiche interessate, in relazione al numero di anni di contributi versati in ciascuna di esse, in base ai metodi di calcolo vigenti (incluso il retributivo ed il misto). Tuttavia, l’anticipo del pensionamento potrà influire sull’importo finale della pensione, poiché, se per accedere al diritto alla pensione in cumulo si considera la somma di tutti i contributi, ai fini del quantum ciascun Ente considererà solo quelli effettivamente versati presso la propria gestione.
Efficace già dal 1° gennaio 2017, la norma in parola non ha di fatto avuto a tutt’oggi concreta applicazione, dovendosi attendere la definizione di una serie di indicazioni esplicative relative sia alle modalità che ai termini di sua operatività (anche con riferimento alla misura del quantum che sarà effettivamente percepito a titolo di pensione).
Lo scorso ottobre 2017, l’INPS ha frattanto pubblicato la circolare n. 140, contenente le prime istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria. In particolare ha ricordato che "il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati... tra quelli previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
La precisazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che le Casse professionali possono avere requisiti anagrafici più elevati rispetto a quelli richiesti agli iscritti all’Inps; di conseguenza, "tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare, può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse". Pertanto "la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi".
Con la stessa circolare l’INPS ha quindi fornito le prime indicazioni operative d’accesso al cumulo:
A seguito di siffatte indicazioni fornite dall’INPS, il passaggio mancante è, pertanto, rimasto quello relativo alla definizione delle suaccennate convenzioni con gli Enti di previdenza, finalizzate a determinare tutti i profili pratici connessi all’attuazione della misura: rapporti economici tra enti, scambio telematico dei dati (per permettere all'Ente del professionista che presenta domanda di cumulo di verificare la storia contributiva nel periodo relativo ai suoi versamenti all'Istituto pubblico), protocolli informatici.
All’uopo si sono svolti diversi incontri tra INPS e ADEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privati, che ne riunisce diciannove) – l’ultimo lo scorso 23 gennaio -, con l’intento di decidere sulle questioni mancanti abbastanza rapidamente da consentire ai professionisti di usufruire della gratuità del cumulo dei versamenti frutto di carriere “spezzate” già a partire dal corrente mese di febbraio.
I nodi più impegnativi dell’attuazione della misura riguardano, in particolare, l’individuazione dell’ente che dovrà istruire le relative pratiche (l’Inps, oppure la Cassa di previdenza, tanto più che le Casse, negli scorsi mesi hanno già accettato numerose istanze) e le modalità di costituzione della cosiddetta “provvista”, ossia il ‘contenitore’ in cui affluiranno le somme a carico degli Enti. A quest’ultimo proposito l’INPS aveva manifestato l’intenzione di chiedere, mese per mese, un determinato importo alle Casse, le quali, però, avevano replicato di volere un “controllo preventivo sulla congruità” delle somme e di non esser disposte ad accettare, nell’eventualità fossero riscontrati errori nei calcoli, la soluzione del conguaglio di quanto indebitamente corrisposto.
Come è stato anticipato negli ultimi giorni, l’accordo finale è stato comunque raggiunto ed INPS e ADEPP hanno presentato il testo definitivo della relativa convenzione a conclusione dell’incontro tenutosi a margine dell’Assemblea delle Casse tenutasi nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio. Secondo l’intesa, la domanda di trattamento andrà presentata alla cassa di ultima iscrizione, mentre l'INPS metterà a disposizione degli enti/casse una procedura automatizzata che prevede tra l'altro l'accertamento e la misura della pensione; inoltre provvederà ad erogare l'assegno.
Come ha dichiarato il Presidente dell’INPS, Tito Boeri, si tratta di una iniziativa che “coinvolge potenzialmente già ora 700mila lavoratori, senza penalizzazioni, con 'carriere mobili', con contribuzioni miste inps-casse".