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Sul disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza anche i commercialisti fanno sentire la loro voce, e lo fanno su temi importanti, che potrebbero incidere molto sul futuro della professione.
Stiamo parlando delle semplificazioni previste per i trasferimenti di proprietà di quote di s.r.l. e di beni immobili di valore non superiore a 100.000 euro: nuove attribuzioni al centro degli attuali dibattiti e che hanno già sollevato numerose perplessità tra i professioni.
Nel corso di un’audizione parlamentare presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera il giudizio del CNDCEC sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è quindi sostanzialmente critico.
Analizziamo meglio il perché.
Le operazioni immobiliari - In virtù delle modifiche normative che potrebbero essere presto introdotte, le sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione, donazione, costituzione o modificazione di diritti su beni immobili adibiti ad uso non abitativo di valore non superiore a 100.000 euro, potranno essere autenticate dagli avvocati abilitati al patrocinio.
L’estensione delle competenze di alcune operazioni immobiliari ai solo avvocati ha, sin da subito, destato non poche perplessità.
Le competenze degli avvocati sono infatti limitate alla rappresentanza, alla difesa e all’assistenza nel giudizio civile, penale e amministrativo, ed i professionisti in oggetto non hanno punti in comune con i notai, né in termini di competenze né di responsabilità.
Ecco quindi che il CNDCEC sottolinea come, non essendo possibile qualsiasi equiparazione tra funzioni e competenze dei notai con gli avvocati, “l’esclusione dei commercialisti dalla previsione appare irragionevole e idonea a creare disparità di trattamento tra professioni regolamentate”.
Se, infatti, lo scopo della nuova previsione è quello di riconoscere agli avvocati il potere di autenticare le firme sugli atti di cessione immobiliare in virtù della considerazione che questi ultimi sono già provvisti di un potere di autentica della sottoscrizione autografa nel mandato alle liti, non si comprende il motivo per il quale sono stati esclusi dalla previsione i commercialisti, i quali, in quanto abilitati alla difesa tributaria dei contribuenti, già assolvono alla medesima funzione di autentica all’atto di conferimento dell’incarico.
Anche dal punto di vista delle competenze professionali sicuramente gli avvocati non vantano alcuna esclusiva né riserva di legge negli ambiti oggetto di riforma.
Al contrario, come dispone l’art. 1 del d.lgs. n. 139/2005, forma oggetto della professione degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la liquidazione di patrimoni e di singoli beni, il che consente di escludere che in tali materie gli avvocati possano rivendicare esclusive di qualsiasi tipo.
In conclusione, pertanto, il CNDCEC richiede che siano riconosciuti agli iscritti nella sezione A dell’Albo le stesse competenze attribuite agli avvocati negli atti di cui all’art. 28 DDL 3012.
Il trasferimento di quote di Srl - Attualmente, come noto, i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di s.r.l. possono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure, ai sensi dell’articolo 36 D.L. n.112/2008, con la sottoscrizione dell’atto con firma digitale e il deposito presso il Registro delle imprese da un iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
A queste due modalità se ne potrebbe aggiungere presto una terza, in virtù della quale i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di s.r.l. nonché la costituzione sulle stesse di diritti parziali, potranno essere redatti per atto firmato digitalmente dalle parti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato.
Questa terza modalità di trasferimento di quote prevede comunque l’intervento del notaio, in quanto l’apposizione delle firme elettroniche con certificato qualificato dovrà avvenire in presenza di quest’ultimo (il quale provvederà successivamente ad autenticarle).
La novità si sostanzia dunque nella semplice soppressione del ruolo del professionista intermediario che dovrebbe curare il deposito: viene infatti previsto che una delle parti contraenti provveda al deposito dell’atto informatico sottoscritto digitalmente ed autenticato nella sottoscrizione digitale da un notaio, e, sempre le stesse parti, potranno provvedere alla liquidazione delle imposte e al loro pagamento.
Insomma, è sempre richiesto l’intervento di un professionista, che non è più il commercialista ma il notaio, e, dall’altra parte, viene eliminata la consulenza specifica che il dottore commercialista può offrire in ambito societario, lasciando i privati completamente liberi di trascurare “questioni strettamente attinenti a problematiche societarie o più strettamente civilistiche (si pensi ad esempio alla previsione statutarie che condizionano la libera trasferibilità delle partecipazioni ovvero alle questioni che possono emergere quando le quote ricadano nella comunione legale tra i coniugi).”
Ecco il motivo per il quale il CNDCEC propone l’eliminazione della nuova procedura dal testo del DDL, essendo le due procedure attualmente previste nell’ordinamento maggiormente adeguate a tale scopo.
Il deposito presso il registro delle imprese - Il Ddl concorrenza prevede, infine, che gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, possono essere firmati digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del CAD e trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
Su questo punto il CNDCEC sottolinea una serie di questioni che devono essere oggetto di approfondimento.