Con il documento di ricerca pubblicato il 14 aprile 2020 (in allegato in coda all’articolo), la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno illustrato i principali interventi per favorire l'accesso al credito contenuti nel
D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") e nel
D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto "Liquidità"), che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l'autorizzazione necessaria a garantirne la piena operatività.
Si tratta, anzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l'erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti garantiti fino a 5 milioni di importo.
A tale misura si aggiunge anche la nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari, prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond presso il Fondo centrale di garanzia PMI (articolo 1 del D.L. “Liquidità”).
Il documento in commento analizza anche altri interventi contenuti nelle norme in oggetto, destinati a sostenere la liquidità delle imprese, quali moratorie sui finanziamenti in essere, strumenti a supporto dell'internazionalizzazione.
Il Fondo di Garanzia per le PMI – L’elaborato illustra anzitutto le disposizioni riguardanti il Fondo di Garanzia per le PMI, in quanto, all’art. 13 del D.L. “Liquidità”, e fino al 31 dicembre 2020, viene modificata ulteriormente la disciplina inerente al Fondo di Garanzia per le PMI (in deroga all’art. 2, c. 100, lett. a, Legge n. 662/1996), rispetto al precedente intervento già previsto dal D.L. “Cura Italia” (l’art. 49 del D.L. n. 18/2020 è abrogato). Vengono, quindi, elencate ed analizzate le misure aggiornate spiegando, altresì, che come da autorizzazione della Commissione UE, la garanzia dei Confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI a copertura della quota non coperta dalla garanzia del Fondo PMI, ovvero di altri Fondi di garanzia di natura pubblica.
Per le Imprese che accedono al Fondo di Garanzia per le PMI, qualora il rilascio della documentazione
antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’Impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione stessa. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, è disposta la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.
In una tabella riepilogativa, infine, si riassumono tutte le misure del Fondo di Garanzia per le PMI.
La garanzia di SACE S.p.A. – Il documento di ricerca si sofferma, successivamente, sulla nuova garanzia prevista all’art. 1 del decreto “Liquidità”, il quale, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle Imprese italiane colpite dalla pandemia da COVID-19 (esclusi gli Istituti di credito) prevede che SACE S.p.A. conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste di seguito) in favore degli Istituti di credito e finanziari, nazionali e internazionali, che eroghino (in qualsiasi forma) finanziamenti alle Imprese. L’importo complessivo stanziato per gli impegni assunti da SACE è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi da destinare alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti (titolari di partita IVA) che abbiano pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. Vengono elencate nel dettaglio le condizioni alle quali è subordinata la concessione delle garanzie.
Si evidenzia che, sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le stesse garanzie. Si illustrano, quindi, la procedura semplificata e quella ordinaria e, anche qui, infine, una tabella riepilogativa fornisce ulteriori indicazioni sulla misura in esame.
Sospensione dei rientri e dei pagamenti delle rate su finanziamenti a tutto il 30 settembre 2020- Un aspetto di grande rilievo e oggetto di approfondimenti nel documento è quello riguardante l’effetto delle sospensioni e moratorie in termini di impatto sul Rating aziendale.
L’ABI, prima ancora che scoppiasse l’emergenza sanitaria, si era di recente espressa richiedendo un’applicazione equilibrata e non rigida delle nuove regole di Basilea e nel recente Addendum all’Accordo per il Credito 2019 - con cui sono state prontamente estese e rafforzate le moratorie – ABI e Associazioni delle Imprese firmatarie si sono impegnate a promuovere presso le Autorità competenti, sia a livello nazionale che europeo, le opportune modifiche alle attuali regole di vigilanza inerenti alle moratorie (Forbearance).
Il 6 marzo 2020– ricordano i commercialisti - la stessa ABI ha pubblicato un addendum al documento sopra menzionato, estendendo l’applicazione della misura “Impresa in ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, confermando le principali caratteristiche della moratoria, elencati nell’elaborato in esame.
Altre misure- Il documento di ricerca, prosegue la sua analisi su altre misure riguardanti, nello specifico, la sospensione dei pagamenti, moratoria ABI e rating, nonché la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 D.L. “Liquidità”).
Spazio poi alla Garanzia dello Stato per finanziamenti di Imprese danneggiate da Covid-19 erogati da CDP S.p.A. senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito Centrale (art. 57 D.L. “Cura Italia”) e al Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” (art. 54 D.L. “Cura Italia”).
L’elaborato dei commercialisti prosegue la sua analisi con le misure a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72 D.L. “Cura Italia”), in quanto è stato istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata” verso i mercati esteri, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del “Made in Italy”, nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.
Infine, spazio alle misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78 D.L. “Cura Italia”) e all’incremento della dotazione dei “contratti di sviluppo” (art. 80 D.L. “Cura Italia”).
Per quanto concerne, invece, le disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8 D.L. “Liquidità”), ai finanziamenti effettuati a favore delle Società dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020), e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano gli artt. 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile. Viene, quindi, sospesa l’attivazione dei meccanismi di postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci o di chi esercita attività di direzione e coordinamento.