26 luglio 2011

Dottore Commercialista: ok all’incarico professionale di amministratore

Autore: Redazione Fiscal Focus

Incompatibilità della professione - In un Pronto Ordine di qualche settimana fa (n.160/2011) del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono state analizzate le cause di incompatibilità della professione di Dottore Commercialista, con l’assunzione di un incarico di amministratore unico di una srl e con la successiva iscrizione del professionista presso la Camera di Commercio come agente e rappresentante di commercio. Lo status di socio di una Società a Responsabilità Limitata e l’assunzione di un incarico professionale nel caso di specie Amministratore Unico, sono compatibili con la professione di Commercialista.

Le incompatibilità - In riferimento all’assunzione dell’incarico di amministratore, l'art. 4, co. 1 lett, c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, dispone l’incompatibilità tra l'esercizio della professione e, l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti. Il secondo comma del citato articolo, dispone tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività è diretta:
- alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione o qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

Una specifica incompatibilità - La norma di cui al comma 1, individua una specifica incompatibilità quando l’esercizio dell’ attività d’impresa viene esercitato per conto proprio, in nome proprio o altrui. E trattandosi di impresa svolta in forma societaria, considerato che per gestione in questo caso s’intende la sua amministrazione, l’incompatibilità verrà rilevata sui soggetti che amministrano in concreto, non essendo causa della stessa, la semplice posizione di socio, qualora non implichi un coinvolgimento dello stesso nell’amministrazione.

Compatibilità con l’incarico di amministratore - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in base a quanto disposto dal comma 2 del sopra citato art. 4, ritiene compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico o con deleghe ovvero presidente dell'organo di gestione laddove, non avendosi partecipazione al capitale, l'attività di amministrazione, conseguente ad uno specifico incarico professionale, escluda che la stessa sia effettuata per soddisfare un interesse commerciale proprio. In tal caso si dovrà accertare l'effettiva assenza, di un interesse economico prevalente.

L’attività di rappresentante di commercio - In merito alla seconda questione posta al Consiglio Nazionale, ovvero sull’iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di agente e/o rappresentante di commercio, viene fatto rilevare che le Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'alt. 4 del D.lgs, n. 139/2005, hanno evidenziato che l'esercizio dell'attività di rappresentante di commercio, configurando esercizio di attività in nome proprio e per conto proprio, è incompatibile con l'esercizio della professione.

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