26 febbraio 2014

Equipollenza come garanzia ai giovani

Commercialisti o revisori? Il decreto ministeriale valuti la vocazione dei commercialisti senza ledere le opportunità dei giovani.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La questione dell’equipollenza - Dopo i grandi cambiamenti di ieri in merito al Milleproroghe e al D.L. Salva Italia, si è nuovamente sottolineato che è stata affidata a un decreto ministeriale la fissazione dei requisiti per l'equipollenza tra commercialisti e revisori contabili. Sul punto, onde evitare spiacevoli sorprese successive all’emanazione di siffatto intervento, l’Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili è intervenuta a mezzo di una missiva per spiegare la necessità che l’equipollenza continui a essere riconosciuta, proprio in virtù delle medesime materie di competenza presenti sia nel bagaglio formativo dei commercialisti che in quello dei revisori legali (che per la maggior parte sono proprio commercialisti).

La lettera - La sigla sindacale, come abbiamo accennato, ha pertanto scritto una lettera aperta al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, al presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e al presidente della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella. L’obiettivo della missiva è quello di far luce su quanto espresso, in maniera apparentemente erronea, dalla Direzione generale del Mercato interno e dei servizi della Commissione europea – dipartimento Capitale e Imprese, nella persona del direttore del dipartimento, Ugo Bassi. Quest’ultimo infatti ha dichiarato, rispondendo a un parere richiesto dal MEF, che nell’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista non sono previste materie quali: “c) principi contabili internazionali; […] f) gestione del rischio e controllo interno; g) revisione contabile e capacità professionali; h) obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali; i) principi di revisione internazionali; j) deontologia e indipendenza”. Materie che sarebbero invece portanti per la professione di revisore legale e la cui assenza giustifica la mancata equipollenza. Quest’ultima infatti, secondo Bassi, potrebbe essere riconosciuta solo previa previsione di eventuali esami integrativi.

La posizione dell’Unione - L’Unione, è chiaro, ritiene queste affermazioni infondate, in quanto non si può affermare che quelle materie “non costituiscano bagaglio culturale della professione contabile italiana”. Tuttavia era stata accettata la soluzione in base alla quale le eventuali integrazioni delle materie d’esame si sarebbero dovute svolgere nel corso del sostenimento della prova di abilitazione alla professione di dottore commercialista, senza prevedere dunque ulteriori esami. Purtroppo però una simile via d’uscita non è risultata sufficiente, determinando quindi un nuovo intervento che stabilisce che “nel rispetto dei requisiti previsti, in aderenza con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del ministro della giustizia, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione per i candidati di maggiori oneri e di nuove prove d'esame”. Si ritorna pertanto al punto iniziale: rimaniamo in attesa del decreto ministeriale. Un decreto che, secondo l’Unione, dovrà tener conto della situazione attuale e delle esigenze di una categoria che da decenni opera nel settore contabile italiano.

Concorrenza e libere professioni – Altro punto che si dovrà tener presente è quello di evitare la creazione di un nuovo ordine professionale lì dove non sembra ve ne sia bisogno, alterando così il tessuto concorrenziale del Paese. Rifacendosi a delle precedenti pronunce della Commissione europea, l’Unione ricorda che quest’ultima si è più volte soffermata sulla necessità di agevolare l’accesso dei giovani e la loro mobilità all’interno degli ordini professionali esistenti. La posizione della sigla sindacale coincide con la convinzione che negare l’equipollenza equivarrebbe a impedire una simile mobilità proprio ai giovani che accedono alla professione di dottori commercialisti e di esperti contabili. “Ebbene nel caso di specie, costringere i giovani Dottori Commercialisti, che si sono abilitati dopo un rigoroso percorso scolastico, un tirocinio e un esame particolarmente selettivo a fare un nuovo esame sostanzialmente sulle medesime materie è non solo un inaccettabile paradosso, ma costituirebbe una irragionevole barriera all’accesso oltreché un’inutile duplicazione con sperpero di energie e risorse anche di natura economica. La revisione legale in Italia non può considerarsi una nuova professione, perché svolta da sempre quale qualificata funzione professionale nell’ambito della professione del commercialista. Non è pensabile, quindi, che, disallineando gli esami di idoneità, si crei, di fatto, una nuova professione”, sottolinea l’Unione, chiarendo poi che “un nuovo organismo professionale che non ha alcuna giustificazione di maggior tutela per gli utenti e che frustra le ambizioni di migliaia di giovani che intendono intraprendere la carriera nella professione di dottore commercialista, svuotando la professione stessa di una sua fondamentale e peculiare funzione specialistica”. Per concludere, dunque, è necessario che l’equipollenza venga riconosciuta o che comunque si pensi a soluzioni integrative senza ulteriori prove d’esame, perché solo in questo modo si può dare speranza ai giovani, ampliando le loro aspettative e ambizioni. Un procedimento contrario invece “lederebbe sicuramente quel minimo di pluralismo e concorrenzialità che, in un mercato quasi oligopolistico, i commercialisti hanno assicurato”, minando quindi anche il tessuto concorrenziale.

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