28 febbraio 2014

Equipollenza. Entro 20 giorni un decreto ad hoc del Ministero

Il decreto ministeriale dovrà definire (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Milleproroghe) i requisiti per l’accesso al Registro dei revisori
Autore: Redazione Fiscal Focus

Una partita ancora non conclusa - L’equipollenza degli esami per l’accesso all’Albo dei Dottori Commercialisti, e al Registro dei revisori contabili, è giunta a una formulazione definitiva con la conversione in legge del D.L. 150/2013 che all’articolo 9 contiene il comma 14 sull’equipollenza. Tuttavia la partita non è ancora chiusa, in quanto dopo la conclusione delle numerose vicende parlamentari, la palla passa ora nelle mani del Ministero della Giustizia che, come prevede un passaggio contenuto nel decreto Milleproroghe approvato a Palazzo Madama, in 20 giorni, e con apposito decreto, dovrà stabilire i requisiti che i commercialisti “in conformità con la direttiva europea 43/2006” dovranno rispettare per accedere al Registro dei revisori.

In attesa del decreto -
La nuova norma aggiunge un nuovo comma (4-bis) all’articolo 4 comma 4 del D.Lgs. 39/2010 il quale prevede che ai fini dell’iscrizione al Registro, sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, nel rispetto dei requisiti previsti, con un decreto del Ministero della Giustizia sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione senza la previsione per i candidati di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame. Dopo più di tre mesi di contrastato dibattito parlamentare, il Ministero della Giustizia, di concerto con l'economia, dovrà entro 20 giorni dalla pubblicazione del “Milleproroghe” in Gazzetta Ufficiale, emanare un decreto ministeriale per chiarire quali requisiti “in conformità con la direttiva europea 43/2006” i commercialisti che hanno superato l'esame di abilitazione, dovranno possedere ai fini dell'iscrizione al registro. Il decreto non dovrà prevedere, per i candidati, maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

Superato il regolamento attuativo - Questo passaggio, almeno sulla carta, supera il principio contenuto nel discusso regolamento attuativo del D.Lgs. 39/10 in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Tale principio, non solo aveva cancellato l'iscrizione automatica dei commercialisti al Registro, ma aveva previsto per loro uno specifico esame al momento dell'iscrizione, prova che si sarebbe aggiunta a quella già superata per l'esercizio della professione di dottore commercialista. Sarà interessante ora, vedere come si muoverà il ministero della Giustizia, anche a fronte del parere dell'Unione europea, secondo il quale qualsiasi tentativo di ripristinare l'equipollenza potrebbe portare l'Italia a una violazione di quanto previsto della direttiva comunitaria.

Quali saranno i requisiti aggiuntivi? - L'emendamento al mille proroghe, pur chiarendo che per i candidati non dovranno esserci ulteriori sessioni di esame, non specifica la natura dei requisiti aggiuntivi. E se venisse avallata la linea europea, questi requisiti potrebbero tramutarsi in prove aggiuntive sulle materie della revisione durante la prova dell'esame di commercialista. Questo rischio non viene intravisto dal Commissario straordinario del Consiglio nazionale dei commercialisti Giancarlo Laurini che ha dichiarato piena soddisfazione per l'approvazione della norma che ha confermato il principio di fondo dell'equipollenza tra il percorso formativo per l'accesso alla professione di commercialista, e quello per lo svolgimento della funzione di revisore legale.

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