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L’equipollenza - Il commercialista è anche revisore, su questo non ci piove. L’equipollenza è stata riconosciuta dal Decreto Milleproroghe, il D.L. n. 150/2013, che lo scorso febbraio è stato convertito. Sul punto, l’Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili, plaudendo all’ottimo risultato raggiunto soprattutto a favore dei giovani professionisti, ricorda che il suddetto intervento legislativo riconosce tale equipollenza al comma 14 dell’articolo 9, dove spiega che “ai fini dell'iscrizione al Registro (dei Revisori) sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame”.
Dubbio su regole d’accesso - La categoria non può quindi che esprimere viva soddisfazione su questo punto sul quale non v’è più alcuna opinione contraria. Tuttavia la sigla sindacale guidata da Eleonora Di Vona ha individuato un elemento fondamentale che quieta gli entusiasmi, mettendo il freno a mano ai festeggiamenti. Secondo alcune anticipazioni, infatti, il Ministero della Giustizia starebbe per emanare un decreto contenente le nuove regole d’accesso al Registro dei Revisori. Regole, queste, che prenderanno le mosse da due specifiche previsioni che l’Unione individua nella garanzia dell’equipollenza “a chi, alla data di entrata in vigore del Decreto in questione, avrà superato l’esame da Dottore Commercialista, dopo aver comunque maturato i tre anni di tirocinio necessari per il decorso della pratica da Revisore Legale (è a tal fine importante la recente “riapertura” del Registro dei revisori legali); e nella “necessità da parte dei soggetti non rientranti nella precedente fattispecie di svolgere, in modo facoltativo, una prova aggiuntiva riguardante le materie previste dall’art. 8 della Direttiva Europea n.2000/43/Ce in tema di revisione”. Su questo secondo punto, l’associazione di categoria ha manifestato il proprio disaccordo.
Focus Ungdcec – In sostanza, la recriminazione dell’Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili è chiara: da una parte la norma dice che non vi saranno ulteriori prove da sostenere per i neo abilitati dottori commercialisti; dall’altra si andranno a elaborare le norme d’accesso sulla base dell’introduzione di quella che l’Unione definisce una vera e propria ‘maratona’ composta da ben quattro prove. È evidente il paradosso tra la legge e l’applicazione. “Oltre a ciò, ribadiamo come sia INSPIEGABILE introdurre una quarta prova su argomenti già oggetto di accertamento nelle prove precedenti, ed in particolare nella prima e nella terza prova”, continua l’Ungdcec.
Le temute sanzioni Ue – Ciò detto, la sigla sindacale prende in esame le temute sanzioni europee alle quali ci si è appellati per evitare l’approvazione dell’equipollenza. Dunque, non ci sarebbe motivo di temere le sanzioni in quanto le prove scritte per l’iscrizione nella Sezione A dell’Albo, consistono in “a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale; (…); c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario”. Si evince che ben due delle tre possibili prove di accertamento per l’esame di dottore commercialista vertono sulla materia della “revisione aziendale”, richiesta proprio dall’Europa. L’Unione, a questo punto, sospetta che il motivo di cotanto timore sia da individuare nella nota, ritenuta ‘assolutamente discutibile’, della Commissione Europea firmata da Ugo Bassi, secondo la quale non si potrebbe parlare di equipollenza perché l’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista non prevedrebbe la verifica delle competenze sulle seguenti materie: “c) principi contabili internazionali; (…); f) gestione del rischio e controllo interno; g) revisione contabile e capacità professionali; h) obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali; i) principi di revisione internazionali; j) deontologia professionale ed indipendenza”. Sul tema, l’Unione ritiene che tali esternazioni siano mera follia. “Stupisce di scorgere tanta leggerezza, per usare un eufemismo, nella nota in oggetto, soprattutto da un ente rappresentativo di una istituzione quale la Commissione Europea che da sempre ci ha abituato a interpretazioni sostanziali, e non prettamente letterali, delle norme. Dire che la materia ‘ragioneria generale ed applicata’ non include la tematica dei ‘principi contabili internazionali’ sarebbe come dire che la materia di ‘diritto tributario’ non include la tematica dell’IRES, in quanto non esplicitamente prevista; o, per restare in tema, che la materia della ‘revisione aziendale’ non include, tra le altre, ‘revisione contabile e capacità professionali’ o ‘principi di revisione internazionali’. Come è evidente anche a chi non è particolarmente ferrato in materia, le seconde rappresentano tematiche specifiche della più ampia materia ‘revisione aziendale’, che da sempre il commercialista conosce e pratica proprio perché ‘il commercialista è revisore’. In definitiva, quindi, le materie elencate dal D.Lgs. 39/2010, che riprende la direttiva europea in materia di revisione, devono essere necessariamente lette come una declinazione del più ampio concetto espresso dal termine ‘revisione aziendale’, già presente nel D.Lgs. 139/2005”.
Conclusioni dubbiose – Tenendo conto di quanto fin qui esposto, la sigla sindacale presieduta dalla Di Vona non può di certo nascondere i propri dubbi in merito al fatto che possano esservi ben altre motivazioni oltre al timore di sanzioni europee. “Indipendentemente da quale sia l'effettiva risposta, l'UNGDCEC attende impaziente di leggere nell'emanando DM l'unica soluzione equa e razionale, peraltro normativamente disposta, all'annosa quanto strumentale questione”, conclude l’Unione.