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Il rimborso Irap - Quando il commercialista che svolge attività di revisore, amministratore o sindaco può dirsi esente dal versamento Irap? Che relazione hanno tali questioni con il fatto che il professionista appartenga a uno studio associato? Per meglio rispondere a siffatti quesiti sarà opportuno rivedere brevemente alcune pronunce della Cassazione in riferimento a un commercialista che aveva svolto la funzione di sindaco nel collegio di una fondazione bancaria.
Il diritto al rimborso - In principio v’è la sentenza n. 27983/2011, tramite la quale i giudici riconoscevano al professionista il diritto al rimborso. Un tale riconoscimento era dovuto al fatto che, secondo la Corte, il ruolo rivestito dal commercialista all’interno del collegio sindacale aveva prodotto dei guadagni non riconducibili a mero lavoro autonomo, ciò a prescindere dal requisito organizzativo. In sostanza, a parere dei giudici, la natura delle attività per le quali era stato incaricato il professionista era sufficiente a giustificare il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il ricorso – In merito alle suddette decisioni espresse nella sentenza n. 27983/2011, era stato avanzato il ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il gravame dell’Amministrazione Finanziaria è stato accolto dalla Suprema Corte tramite l’ordinanza n. 9411/2012. Il parere della Cassazione è che risulta necessario verificare l’autonoma organizzazione del commercialista nello svolgere la funzione di sindaco, in quanto il professionista risultava membro di uno studio associato. In sostanza, la Corte ha rimandato ai giudici di merito un supplemento di istruttoria al fine di provare che il professionista non goda benefici relativi all’associazione professionale.
L’Irdcec – Secondo l’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, vi possono essere diverse vie percorribili dal professionista che intende avvalersi del diritto di esonero. In prima battuta, il commercialista può scindere le proprie attività decidendo se l’esonero del quale dichiara di aver diritto sia riferito a tutte le prestazioni professionali erogate o se concerne esclusivamente la funzione di sindaco. Nel primo caso, però, egli dovrà dichiarare che la propria attività, nella sua interezza, sia stata svolta senza un’autonoma organizzazione alle spalle. In definitiva, nella circolare n. 2/IR/2008, l’organo di ricerca della categoria ha chiarito che è “possibile scindere nella base imponibile Irap i compensi che necessitano per la loro produzione, dell’intervento di un’organizzazione (da assoggettare a Irap), e quello derivanti dalle sole capacità professionali del singolo, come nel caso dei compensi percepiti per la partecipazione a convegni, per la redazione di articoli e pareri, fino ad arrivare a quelli percepiti in ragione di incarichi di sindaco e di arbitro (non soggetti ad imposta)”. In altri termini, se vuole evitare di versare l’Irap, il professionista è chiamato a dimostrare che la propria attività è secondaria rispetto a quella che svolge nello studio associato e che, dunque, non si avvale dell’intervento della struttura della quale è comunque membro. Per concludere, il commercialista dovrà dare prova di non godere dei benefici in carico alla forma associativa, nel senso che questi non hanno avuto alcuna parte nell’adempimento delle funzione che, ad esempio, la carica di sindaco comporta.