26 settembre 2013

Fallimento. No sequestro per amministratori e sindaci

La sproporzione tra credito vantato e patrimonio dei pretesi debitori non giustifica l’adozione del provvedimento cautelare richiesto alla curatela
Autore: Redazione Fiscal Focus

Se non risultano posti in essere atti distrattivi o dispersivi del patrimonio, il giudice non può accogliere la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla curatela nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita. In particolare, la sproporzione esistente tra il credito vantato e il patrimonio del preteso debitore non configura, di per sé, il presupposto del pericolo nel ritardo. È quanto emerge dall’ordinanza 11-14/09/2013 del Tribunale Civile di Torino.

Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci. Il predetto Giudice ha accolto il reclamo prodotto dagli amministratori e dai sindaci di una S.p.a. fallita avverso il provvedimento autorizzatorio di sequestro conservativo emesso su istanza del curatore del fallimento, il quale ha promosso azione di responsabilità ex artt. 146 comma 2 del R.D. n. 267/42 e 2394 bis c.c.

Sproporzione tra credito e patrimonio. Il Tribunale, in merito ai presupposti legittimanti la misura cautelare nei confronti dei reclamanti, ha affermato che la sola sproporzione tra il patrimonio del preteso debitore e il credito vantato, preesistente al sorgere della ragione del credito vantato e a cautela della quale è stato domandato il sequestro, non consente di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o depauperamento di tale garanzia patrimoniale, per il quale occorrono elementi specifici, da cui presumere il possibile compimento da parte del debitore di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio. Tale conclusione è coerente col dettato dell’articolo 671 del codice di rito civile, “in quanto il concetto di ‘perdita delle garanzie’ – si legge nell’ordinanza – implica necessariamente una diminuzione delle stesse che non può consistere nella mera oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio già ab origine esistente e di cui non sussistano ragioni specifiche per temere la sottrazione o dispersione”.

Comportamenti anteriori al fallimento. Il Tribunale, a differenza del primo giudice, ha ritenuto di poter escludere il presupposto del periculum in mora, legittimante il sequestro, perché le circostanze e le condotte addebitate ai presunti debitori (amministratori e sindaci) e poste a fondamento dell’istanza cautelare presentata dalla curatela, sono risultate anteriori alla dichiarazione di fallimento, quindi alla possibile prospettazione di una responsabilità dei reclamanti nei confronti della procedura.

Settore moda e lancio di un nuovo marchio. Il Tribunale ha peraltro escluso la presenza di elementi “chiari e univoci” dai quali poter desumere che gli amministratori e i sindaci della fallita siano venuti meno ai loro obblighi di legge (artt. 2446 e 2447 c.c.) con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate – a detta della curatela - sul patrimonio sociale. In particolare, le peculiarità del settore moda - in cui operava la società - e la necessità di lanciare un nuovo marchio sul mercato non hanno consentito al giudice del reclamo di escludere la correttezza della capitalizzazione dei costi per la pubblicità, trattandosi “di momenti eccezionali” della vita imprenditoriale della fallita, connessi, appunto, alla promozione di un nuovo marchio.

Curatela condannata alle spese. La revoca dell’ordinanza reclamata ha determinato la condanna della curatela alla rifusione delle spese di lite in favore degli amministratori e dei sindaci della fallita, oltre Iva e c.pa.

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