19 luglio 2012

False registrazioni: maggiori tutele per i consulenti

Il professionista è tenuto a tutelare la propria persona avvalendosi di documenti cartacei che attestino le indicazioni ricevute.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il professionista deve tutelarsi – Qualora un datore di lavoro assuma dei dipendenti ed elargisca loro non delle giuste retribuzioni per lavoro straordinario, bensì dei rimborsi spese che sono così indicati in busta paga, il consulente al quale si rivolge dovrà tutelare il proprio operato al fine di non cader vittima di eventuali azioni penali. Sebbene sia vero che spesso tra il consulente e il datore di lavoro intercorrono rapporti di natura informale, sarà opportuno che nel caso in cui si vagliano questioni professionali anche il rapporto si configuri come tale. Pertanto, il consulente dovrà pretendere che siano apportate documentazioni in forma scritta che attestino la reale natura delle voci di busta paga segnalate dal datore, in modo da tutelarsi nel caso in cui dovesse essere coinvolto da eventuali procedimenti di tipo penale.

La sentenza - A stabilire il principio di cui sopra ed a invitare i consulenti del lavoro e i professionisti in genere ad attivarsi affinché non si verifichino coinvolgimenti di siffatto genere, è stata la quinta sezione penale della Corte di Cassazione. A ben vedere, attraverso la sentenza n. 7644 del 27 febbraio 2012, la Suprema Corte ha stabilito che il consulente del lavoro che si limita a trascrivere ed esporre i dati e le notizie false e che indica l’esatto importo devoluto ai lavoratori dipendenti per lavoro straordinario nella sezione della busta paga relativa invece alle indennità di trasferta, viene meno al corretto comportamento da seguire in sede di denunce obbligatorie. Pertanto, la Cassazione ha stabilito che suddetto professionista è punibile per concorso nel reato previsto dall’ex art. 37 della Legge N. 689/1981. La medesima sentenza ha, però, riconosciuto al consulente del lavoro in questione la sua estraneità alla truffa messa evidentemente in atto dal datore di lavoro.

Il fatto - L’invito della Cassazione, rivolto ai tutti i consulenti di lavoro ma esteso anche a quei professionisti che si occupano della medesima materia, si origina quindi da una situazione che ha effettivamente coinvolto un consulente che era stato interpellato da un datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, aveva assunto dei dipendenti extracomunitari ai quali erogava, al posto dell’esatta retribuzione per lavoro straordinario, dei rimborsi spese. Tale procedura era stata così riportata dal consulente nelle buste paga dei dipendenti senza che il professionista fosse in possesso di documentazioni scritte, ma sulla mera base della comunicazione verbale trasmessa dal datore di lavoro. Proprio su questo punto la Suprema Corte chiede maggiore attenzione da parte dei consulenti. E’ comprensibile che tra il datore e il proprio consulente esiste un rapporto di fiducia tale da rendere spesso non necessaria alcuna prova cartacea degli accordi intercorsi, ma dal momento che nessuno è esente da accertamenti sarà opportuno che il professionista metta da parte sentimenti di amicizia e affidamento per quel che concerne le questioni meramente professionali.

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