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Con un recente documento di ricerca elaborato dalla ricercatrice Viviana Capozzi, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha inteso approfondire la nuova disciplina fiscale applicabile alle imprese sociali, alla luce delle novità normative introdotte dai Decreti Legislativi di attuazione della Riforma del Terzo Settore.
Nell’intento di promuovere una maggiore diffusione del modello “impresa sociale” (per tale intendendosi, secondo la definizione datane dal D. Lgs. 112/17 - che ha sostituito il precedente D. Lgs 155/06 – “tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività"), il legislatore ha, difatti, previsto diversi incentivi. Nel vigore della precedente disciplina, il predetto modello era risultato scarsamente impiegato, in virtù – probabilmente - sia dei vincoli posti alla distribuzione degli utili sia della mancanza di un apposito regime fiscale, tant’è che gli enti qualificati come impresa sociale continuavano ad applicare i regimi impositivi previsti in relazione alla loro natura giuridica (associazioni, fondazioni, società, ONLUS, etc…) e senza alcun regime agevolativo specifico.
Il recente D.Lgs. n. 95 del 2018, entrato in vigore lo scorso 11 agosto, ha perciò recato alcuni correttivi al citato D. Lgs. 112/17, disponendo, in capo alle imprese sociali già costituite, l’obbligo di adeguamento, entro il 20 gennaio 2019, alle disposizioni così modificate. In particolare, in novellato D. Lgs. 112/17: ha previsto, per la nuova impresa sociale, la non imponibilità delle somme destinate a riserva; ha introdotto degli incentivi fiscali per quanti decidono di investire nelle imprese sociali (sul modello di quelli operanti per le start-up innovative); ha riconosciuto alle stesse la possibilità di accedere alla raccolta di capitali di rischio attraverso portali online (il c.d. equity crowdfunding).
Il tutto subordinatamente all’intervento dell’autorizzazione della Commissione europea (richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.
Il documento offre, pertanto, una puntuale disamina dei suddetti incentivi, strutturandosi in singoli paragrafi dedicati, rispettivamente: