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I principi di revisione respirano aria di internazionalità con i nuovi Isa Italia, ma, dall’altro lato, il legislatore continua a ridurre i casi in cui la revisione del bilancio è obbligatoria: uno strano paradosso, questo, che è stato rappresentato anche in occasione del convengo "L’adozione dei principi professionali in materia di revisione: quali effetti sulla regolamentazione del mercato dei servizi di revisione?", svoltosi lo scorso 4 marzo presso la Ragioneria generale dello Stato.
Particolarmente rilevanti, in tal senso, sono state le parole di Gerardo Longobardi, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: “Occorre evitare scelte che introducano ulteriori misure di esonero dall’obbligo di revisione dei bilanci basate unicamente sulla dimensione aziendale”.
Gli Isa Italia
Il convegno ha consentito di fare il punto su una delle più importanti novità in tema di revisione del bilancio: l’introduzione dei nuovi principi ISA Italia.
Si tratta di una tappa importantissima, questa, nel lungo cammino che fu intrapreso con il D.Lgs. n.39/2010.
Merita a tal proposito di essere ricordato come, proprio con il provvedimento in oggetto, fu stabilito che i principi di revisione da applicare sono quelli internazionali (ISA), omologati dall’Unione europea.
Tuttavia, in attesa che la Commissione europea li adottasse, la revisione legale doveva essere svolta in conformità dei principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob sulla base di quelli emanati dagli organismi internazionali.
Ebbene, il 23 dicembre 2014 questi principi hanno visto la luce e sono stati convenzionalmente definiti “ISA Italia”: altro non sono se non gli ISA tradotti in lingua italiana e integrati per tener conto delle peculiarità dell’ordinamento italiano.
Due specifici principi di revisione sono stati invece predisposti per far fronte alle disposizioni normative italiane.
Le preoccupazioni del CNDCEC si concentrano ora sulla fase dell’implementazione, ovvero sulla concreta applicazione delle regole e dei contenuti dei principi stessi.
Come chiarisce Longobardi “si tratta di una fase che pone due temi particolarmente significativi: lo svolgimento di incarichi di revisione in contesti aziendali di dimensioni minori e le regole nel caso di svolgimento dell’incarico da parte di un organo collegiale, qual è il collegio sindacale”.
In merito al primo punto, viene chiarito che i principi ISA (quindi anche gli ISA Italia) sono strutturati per essere applicabili a tutti i contesti aziendali perché seguono un approccio basato su principi e regole generali, essendo poi compito del revisore tradurli in procedure operative, sulla base della natura, dimensione e complessità dell’impresa sottoposta a revisione. In questo ambito un ruolo essenziale sarà giocato dal giudizio professionale del revisore in relazione alla preliminare identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio.
Altro aspetto sul quale è stata focalizzata l’attenzione riguarda il fatto che i principi ISA Italia, essendo una diretta derivazione di standard internazionali, sono stati elaborati avendo come riferimento il revisore unico, sia esso persona fisica o società di revisione.
Nel nostro Ordinamento, invece, ricorrendo determinati presupposti, l’incarico della revisione può essere svolto dal collegio sindacale: in quest’ultimo caso, come afferma il Presidente, “andranno svolte considerazioni specifiche connesse alle caratteristiche dell’organo societario, organo a composizione plurima e paritetica”.
L’estensione dell’obbligo di revisione
Nell’ambito della revisione legale si è assistito a un paradossale scelta da parte del legislatore: per favorire la crescita è stata intrapresa la strada della riduzione dei controlli, con buona pace per l’attendibilità dei dati di bilancio.
Come ha ricordato infatti il Presidente dei commercialisti, “la revisione legale dei bilanci è presidio fondamentale a tutela dell’interesse generale affinché l’informativa finanziaria possa essere attendibile, chiara e trasparente. Essa rappresenta uno strumento di garanzia valido per le piccole e medie imprese quanto per le grandi. Inoltre, mi preme sottolineare come l’obbligo di revisione legale andrebbe introdotto anche in presenza di altre situazioni degne di attento controllo come le ipotesi di finanziamenti e contributi pubblici particolarmente rilevanti, nonché in presenza di imprese con un elevato tasso di indebitamento”.