Con l’informativa n. 56/2018 del 26 luglio, il CNDCEC ha presentato agli Ordini il documento “Linee di comportamento e principi di riferimento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo sull’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione delle fondazioni di origine bancaria”.
Si tratta del testo elaborato congiuntamente dall’ ACRI (Associazione di Fondazioni di Casse di Risparmio) e dal Consiglio Nazionale a seguito dell’attività svolta dai due Enti durante il Tavolo Tecnico paritetico tra essi costituito e – ponendosi tra l’altro in linea di continuità con un precedente documento del 2011, “Il controllo indipendente delle Fondazioni di origine bancaria” – dà attuazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2015 tra ACRI, CNDCEC e MEF con il quale, puntandosi all’obiettivo di individuare le norme di comportamento ed i principi di riferimento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo, si poneva in capo alle Fondazioni (secondo la previsione contenuta nel art. 2, comma 3) il compito di verificare “regolarmente l'
adeguatezza e l'
efficacia della struttura organizzativa, […] e delle procedure di gestione”.
Il documento parte dalla premessa che l’adeguatezza della struttura organizzativa costituisce nelle Fondazioni di origine bancaria - come in un qualsiasi altro ente di diritto privato dotato di autonomia statutaria e gestionale - una delle condizioni necessarie affinché le sue finalità possano essere efficacemente perseguite attraverso l’esercizio in maniera efficiente dell’attività tipica. Il compito di predisporre un corretto apparato organizzativo, coerente con il perseguimento delle finalità istituzionali, spetta – secondo le indicazioni del citato Protocollo - all’Organo di amministrazione che è inoltre chiamato ad assicurarne l’appropriatezza e l’efficacia nel tempo.
Ciò posto, la verifica dell’
adeguatezza dell’apparato organizzativo va valutata sia in via generale - come idoneità a perseguire gli obiettivi tempo per tempo assegnati (ad esempio in termini di modalità erogative o di gestione del patrimonio) - che nello specifico in relazione all’operatività concreta; la verifica dell’
efficacia di una struttura organizzativa e di una procedura di gestione attiene, invece, alle modalità concrete di loro funzionamento e alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Quanto alle modalità richieste per compiere tali verifiche, quella dell’adeguatezza, proprio perché connessa al funzionamento complessivo della struttura e delle procedure, deve essere effettuata periodicamente attraverso un monitoraggio che ne attesti la rispondenza nel tempo alle modalità di perseguimento delle finalità, che, a loro volta, si evolvono al pari del contesto operativo e normativo di riferimento;
la verifica dell’efficacia, invece, assume un connotato più operativo e mirato e si concretizza nell’accertare puntualmente che la struttura nelle sue articolazioni operative e procedurali sia correttamente esercitata.
Questo in linea di massima.
Va però necessariamente tenuta in conto la specificità delle Fondazioni bancarie, con le loro peculiarità organizzative nonché con le differenti dimensioni patrimoniali e operative.
Di conseguenza il documento esamina del concetto di adeguatezza in relazione alle clausole generali contenute nel codice civile e nella specifica normativa di settore, identificando i parametri di riferimento per una verifica del grado di appropriatezza e di efficacia della struttura organizzativa alle attività e alle finalità perseguite; e tiene inoltre conto del contributo che l’Organo di controllo può fornire all’Organo di amministrazione, in
un’ottica di collaborazione, per la definizione di un assetto organizzativo appropriato alla
complessità della Fondazione.
La disamina si articola, dunque, attraverso tre distinti paragrafi del documento, nei quali si tratta specificamente:
- l’assetto organizzativo nelle Fondazioni, inteso come l’insieme delle procedure, dei protocolli operativi e delle buone pratiche riferite all’intera gestione - oltre a quelli applicati, secondo consuetudini maggiormente consolidate di natura amministrativa e contabile - con indicazione di alcune prescrizioni gestionali, ritenute coerenti con il principio di sana e prudente gestione;
- il contenuto dell’adeguatezza organizzativa, in considerazione della sua necessaria dipendenza dalla dimensione della singola Fondazione, dalle scelte gestionali e dalla complessità operativa da questa derivanti, nonché dalle modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- infine, la vera e propria verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione, indicandone i concreti requisiti.