28 giugno 2012

Formazione obbligatoria: aspettando una giusta deducibilità

Nonostante i chiarimenti dell’Agenzia, rimane ancora aperta la necessità di ulteriori revisioni della normativa.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La deducibilità delle spese formative - Appena un mese fa, all’epoca della diretta Map svoltasi il 31 maggio, l’Amministrazione finanziaria si era espressa in maniera chiara in merito alla formazione continua obbligatoria e alle connesse spese che gravano sulle spalle dei professionisti che usufruiscono delle offerte proposte dagli Ordini territoriali. Ebbene, per quel che concerne la deducibilità di siffatti costi, l’Agenzia diretta da Attilio Befera aveva spiegato che tali spese appaiono deducibili nella determinazione del reddito da lavoro autonomo in una percentuale del 50%, vale a dire che sarà deducibile la metà della quota complessiva. L’Amministrazione finanziaria ha altresì chiarito che ciò sarà possibile anche qualora non vi sia attinenza tra le attività formative e quelle professionali, poiché le prime sono comunque svolte in base a una disposizione legislativa.

I dubbi interpretativi e gli auspici - Appare chiaro che la questione necessita di più approfonditi ripensamenti, in quanto la situazione attuale si sta modificando a vista d’occhio e ogni giorni di più si allontana dal contesto che aveva generato le disposizioni dell’articolo 54, comma quinto, del Tuir, in base al quale “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento” sono soggette alla deducibilità pari al 50% senza che siano previste deroghe. Attualmente il principio si applica in via letterale, ma un’appropriata quanto auspicabile revisione potrebbe vagliare anche le diverse e possibili interpretazioni. Anche perché, il fatto che tutte le spese siano deducibili per la metà del rispettivo ammontare, non giustifica la partecipazione ad appuntamenti formativi in senso lato che prescindono l’attività professionale, in quanto essendo la formazione continua un obbligo al venir meno del quale il professionista potrebbe essere passibile di sanzioni disciplinari, appare opportuno che si delinei una certa inerenza tra le spese sostenute per la formazione obbligatoria e le esatte necessità formative alle quali il professionista deve far fronte.

Uno sguardo alla normativa – In sostanza, la normativa attuale, per una combinazione di fattori, prevede una sorta di doppia deducibilità che va a inserirsi in un progetto di lotta agli abusi. Il già citato articolo cinque, comma cinque del Tuir sostiene che si può applicare una deduzione del 50% sulle spese che il professionista sostiene in occasione della partecipazione a eventi quali convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, a queste spese si aggiungono anche i costi di viaggio e soggiorno. Ora, a tale percentuale di deducibilità, l’Amministrazione finanziaria aveva applicato la percentuale del 75% di deduzione sulle spese relative proprio al vitto e all’alloggio presso strutture alberghiere. Di fatto, la deduzione finale coincideva con il 75% dell’originario 50%, pertanto si riduceva al 37,5%.

La contrarietà dei commercialisti – A siffatte dinamiche contenitive che miravano a limitare gli abusi, si era opposto con il documento n. 9/IR del 27 aprile del 2009 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il parere della categoria era che la congiunzione di queste due percentuali non otteneva gli obiettivi sperati dall’Agenzia, in quanto si limitava a generare il fenomeno di assunzione come importo massimo deducibile l’importo di minore entità. Ciò detto, il Consiglio nazionale aveva proposto una soluzione differente, ossia quella di rendere indeducibili le spese di soggiorno e di ristorazione per una percentuale del 50%.

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