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Il 28.02.2018 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha siglato un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Economia delle Finanze per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e per la comunicazione annuale al Mef dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 5, commi 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 39 del 27.01.2010 avente per oggetto “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica che le direttive 78/660/CEE e 83/439/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2010 – Supplemento ordinario n. 58.
Come specificato nella Circolare del Mef n. 6 del 28.02.2018 la necessità di giungere ad un protocollo di intesa tra CNO e MEF nasce dal fatto che a partire dal 2017 è stata avviata la formazione continua per gli iscritti al Registro della Revisione Legale.
I canali disponibili per garantire tale formazione obbligatoria sono:
- la formazione diretta del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati;
- il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.
I contenuti della formazione sono indicati nel programma annuale adottato con riferimento all’anno 2018, nella determina n. 2812 del 09.01.2018 pubblicata sul sito della revisione legale http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale.
Oltre a ciò, come previsto dal Decreto Legislativo n. 39/2010 gli iscritti al Registro dei Revisori debbono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, per un totale minimo di 60 crediti nel triennio, mediante la partecipazione a programmi formativi definiti annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e del controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica della revisione.
In considerazione del fatto che alcune di queste materie sono anche oggetto di obbligo formativo per i Revisori Legali, quali ad esempio: la contabilità generale, la contabilità analitica di gestione, la disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, il diritto del lavoro e della previdenza sociale, il diritto societario, tributario, la deontologia professionale ed indipendenza etc., nonché del riconoscimento ex lege della formazione effettuata dai Revisori presso gli Albi professionali di appartenenza, si è ritenuto importante siglare un accordo per consentire ai Consulenti del Lavoro, iscritti anche al Registro dei Revisori Legali, di non svolgere la doppia formazione in determinate materie.
Pertanto, l’accordo siglato il 28.02.2018 tra CNO e MEF consente di attribuire piena validità agli eventi formativi accreditati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali, a condizione della corrispondenza con il programma annuale di aggiornamento professionale stilato dal MEF.
Compatibilmente con quanto precisato nella Circolare del Mef del 28.02.2018 è confermata la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione seguita. In buona sostanza, la partecipazione di un’ora a corsi, programmi o altre occasioni di formazione, consente la maturazione di un credito, prescindendo dall’eventuale espletamento di prove conclusive di accertamento o di esercitazioni individuali o collettive programmate nell’ambito di ciascuna proposta formativa.
Le disposizioni contenute nel protocollo d’intesa decorrono a partire dal 01.01 dell’anno successivo alla data di iscrizione al Registro dei Revisori Legali.
La Circolare del Mef del 28.02.2018 fissa inoltre i criteri per l’accreditamento degli enti pubblici e privati che intendono erogare la formazione valida all’assolvimento degli obblighi formativi discendenti dall’iscrizione al registro della revisione legale. Sono requisiti rilevanti: il numero dei dipendenti, l’esperienza nella formazione, la presenza di docenti di comprovata esperienza, l’economicità dell’organizzazione, l’articolazione territoriale.
In relazione a ciò sarà sufficiente che gli enti accreditati, a conclusione dell’attività formativa, trasmettano una comunicazione all’indirizzo PECregistro.revisionelegale@pec.mef.gov.it.
Il comunicato informativo presente su sito istituzionale dei Consulenti del Lavoro precisa che gli enti nazionali rappresentativi delle professioni, fra questi il Consiglio Nazionale del Lavoro, e le società di revisione potranno concordare con gli uffici competenti del Ministero le modalità operative più idonee per agevolare il flusso di invio dei dati.
I percorsi formativi che non rispettassero la corrispondenza dei codici e delle macro aree e degli argomenti elencati nella classificazione del Programma annuale adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato non potranno essere accreditati.