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Tempo di battaglie per i professionisti italiani, dalle mancate riforme a quelle realizzate. Dalla possibile esclusione degli esami di Stato a quella certa dei professionisti dall’incarico di giudice tributario. Le Categorie sono allineate, i commercialisti agguerriti. Una parte di società – quella che produce Pil – è messa in difficoltà da continui cambiamenti che danno come risultato l’instabilità, da oneri eccessivi e soprattutto poco funzionali.
La manovra economica, firmata anche dal Presidente della Repubblica, ha portato con sé non poche polemiche che investono sia gli ambienti politici, sia quelli più tecnici.
“Gli interessati” hanno espresso un forte dissenso per l’esclusione dalle commissioni tributarie dei professionisti iscritti ad albi, elenchi e ruoli. Le cause di incompatibilità già previste dalla legge per assicurare una maggiore imparzialità e terzietà dei componenti delle commissioni tributarie sono uscite rafforzate dal Dl sulla manovra finanziaria. Le disposizioni di riordino del sistema della giustizia tributaria escludono categoricamente dalla carica gli iscritti in albi professionali, elenchi e ruoli.
I giudici attualmente in una situazione di incompatibilità sono tenuti a comunicare la cessazione delle cause al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e alla Direzione competente del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge. In caso contrario decadono dall'incarico.
Per coprire eventuali posti vuoti, ci saranno nuovi concorsi. L'obbiettivo del legislatore è,a questo punto, quello di incrementare la presenza nelle commissioni tributarie, soprattutto regionali, di giudici selezionati tra magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili ed escludere chi, anche se in modo occasionale, svolge attività professionale.
Dalla norma risulta, infatti, che non possono essere nominati componenti delle commissioni coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, prestano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci. L'impedimento si estende a chi svolge attività di consulenza, assistenza o rappresentanza, a qualsiasi titolo, di contribuenti, associazioni di contribuenti, società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori. Non possono inoltre essere componenti di commissione tributaria provinciale o regionale i coniugi, conviventi o parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado degli iscritti in albi o che esercitano le attività di lavoro autonomo nelle rispettive province o regioni o in quelle di altre province e regioni confinanti.
L’esclusione dei professionisti appare una decisione “senza senso”. Non debbono essere penalizzate le professionalità acquisite che hanno permesso sino ad oggi un regolare e proficuo svolgimento delle fasi processuali tributarie. Inoltre un simile intervento dovrebbe essere previsto con effetti solo per il futuro, senza dimenticare che la sola competenza in ambito giudiziario non è sufficiente per svolgere il ruolo di giudice tributario. Dal punto di vista pratico poi, in questo momento contingente in cui si paventa uno stallo della giustizia tributaria, l’introduzione di questa disposizione sia sicuramente improponibile. Le norme contenute nella manovra appaiono peraltro piuttosto contraddittorie. Si parla di sanatoria e mediazione per alleggerire le commissioni tributarie dall’arretrato e consentire ai giudici di dedicarsi agli avvisi esecutivi e allo stesso tempo le si depotenzia. Si vuole rendere più efficiente la giustizia tributaria con l’introduzione di un contributo unificato e si prospetta una ulteriore riduzione dell’organico già in evidente affanno. La norma, se approvata, produrrà una riduzione di circa l’80 per cento dei componenti attuali dei collegi giudicanti, con la conseguente e irreparabile paralisi delle commissioni tributarie con il rischio di ledere il diritto alla difesa del contribuente.