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Con la nota interpretativa del 24 aprile 2012, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili analizza le novità nel sistema dei controlli societari previste dal D.L. semplificazioni burocratiche, il decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35 del 2012.
Il collegio sindacale nelle spa - Ricordando brevemente queste novità, partendo dalle spa, per queste si prevede un ritorno alle origini, per cui si parla solo di collegio sindacale. Quando i collegi scadono, spetta ai soci provvedere alla nomina di nuovi membri, rinnovando quelli in uscita o nominandone di nuovi.
Controlli nelle srl - Per le srl invece le novità sono più corpose, distinguendo tra controlli facoltativi e quelli obbligatori. Nel primo caso, l’atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o revisore (se poi lo statuto non prevede diversamente, l’organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo). Nel caso dei controlli obbligatori invece la società a responsabilità limitata può dotarsi di un organo di controllo, collegiale o monocratico, oppure in alternativa di un revisore, ma a precise condizioni (srl dotata di un capitale sociale pari o superiore a 120mila euro, srl tenuta a redigere il bilancio consolidato, srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, srl che supera, per 2 esercizi consecutivi, due dei limiti individuati all’art. 2435 bis, comma 1 c.c., per redigere il bilancio in forma abbreviata).
Organo di controllo - Detto ciò, il CNDCEC nella nota del 24 aprile scorso, precisa che parlando di organo di controllo, il legislatore ha inteso sindaco unico o collegio sindacale e in capo alla srl, nel caso di controlli facoltativi o obbligatori, la società ha tre diverse possibilità di nomina tra sindaco, collegio e revisore.
Requisiti professionali - In relazione ai requisiti professionali da applicarsi ai soggetti che compongono l’organo di controllo, sia monocratico che collegiale, questi sono gli stessi requisiti previsti per i sindaci di spa e devono essere scelti nell’apposito registro dei revisori.
Ma come si adeguano gli statuti alle nuove regole? – In tal caso il Consiglio distingue tra un sistema opzionale e uno vincolante. Nel primo caso è lo statuto che rimette, di volta in volta, all’assemblea dei soci la scelta di nominare l’organo di controllo o il revisore. Nel sistema vincolante invece lo statuto impone la nomina del sindaco unico o del collegio o del revisore. In quest’ultimo caso inoltre, i soci possono anche scegliere di esternalizzare la revisione, affidandola ad un revisore o ad una società di revisione.
Collegi in carica e in scadenza - Per ciò che riguarda l’impatto delle nuove regole ai collegi sindacali in carica alla data del 31 dicembre 2011 nelle srl, il CNDCEC precisa che questi rimangono in carica fino alla scadenza, mentre in riferimento ai collegi sindacali in scadenza per comprendere l’impatto delle nuove regole si guarda allo statuto. Se questo infatti prevede la nomina del collegio sindacale, occorre prima effettuare una modifica statuaria e poi troveranno applicazione le nuove regole. Se invece lo statuto sul punto tace, le nuove regole hanno efficacia immediatamente.
Irregolare composizione organo di controllo – In tal caso, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale del 2008, il CNDCEC precisa che qualora venga nominato il sindaco unico in luogo del collegio sindacale e la presenza di tale organo è prevista dallo statuto, si considerano illegittime le deliberazioni insieme ai pareri, atti e documenti assunti dall’organo irregolarmente composto.
Disciplina applicata al sindaco unico - Il CNDCEC nella nota datata 24 aprile 2012, precisa anche la disciplina applicabile al sindaco unico, prevedendo l’assoggettamento, in quanto compatibili, delle norme sul collegio sindacale, nonché quelle riguardanti sempre l’organo di controllo pluripersonale elaborate dallo stesso Consiglio.
Revisore o società di revisione? - Da ultimo, il Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili fornisce precisazioni in riferimento alla possibilità nella srl di nomina, quando si parla di revisore, anche di una società di revisione. In tal caso, il CNDCEC precisa che quando il legislatore all’articolo 2477 c.c. parla di revisione, si riferisce indistintamente alla persona fisica e a quella giuridica.
Intervento correttivo - Anche se il Decreto Legislativo n. 39 del 2010 distingue tra revisore e società, il Consiglio conclude auspicando un intervento correttivo improntato all’armonizzazione tra vecchia e nuova disciplina.