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E’ entrato ieri in vigore il D.l. 3 maggio 2016, n. 59 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016), contenente “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione”
Il provvedimento prevede, in particolare:
- misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, in specie: il “pegno non possessorio”, - costituito mediante iscrizione in un apposito registro informatizzato tenuto presso l'Agenzia delle Entrate - che consente al debitore che concede in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa di continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo; il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato; la riduzione dei termini delle procedure di recupero crediti, mediante la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell’esecuzione entro termini più brevi.
- modifiche alla legge fallimentare, con la previsione: della possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori; della possibilità di revocare il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura; dell’istituzione presso il Ministero della Giustizia, di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi;
- misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, con la previsione di rimborsi ai clienti che hanno investito in obbligazioni delle banche soggette alla procedura di risoluzione (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti).
Non tutte condivisibili, a parere di Gerardo Longobardi, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le statuizioni del decreto in parola, con particolare riguardo a quelle in materia di procedure concorsuali che prevedono, quale ipotesi di revoca per giusta causa del curatore, il mancato rispetto dei termini di presentazione di un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo: previsione che evidentemente non tiene conto della complessità e degli aggravi di adempimenti che spesso rallentano l’attività del curatore.
Parimenti criticabile appare l’istituto del “pegno mobiliare non possessorio”, sia sotto un profilo squisitamente giuridico di ammissibilità - nel nostro ordinamento - del patto marciano, che la figura così delineata verrebbe in qualche misura a legittimare; sia con riguardo al riconoscimento dell’efficacia costitutiva all’iscrizione del pegno in un registro informatizzato istituito presso l’Agenzia delle Entrate, alla quale verrebbe così riconosciuta una funzione diversa rispetto ai tradizionali compiti ad essa attribuiti dalla legge e che sono massimamente attinenti all’adempimento degli obblighi fiscali.
Longobardi critica altresì l’abusato impiego – ancora una volta - dello strumento del decreto legge, per sua natura provvedimento disposto per interventi connotati da caratteri di necessità ed urgenza, in ambiti in cui invece si rende necessaria la preventiva condivisione delle forze politiche rappresentate in Parlamento.