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In concomitanza col Convegno “Il terzo settore alla prova dei decreti attuativi”, in corso oggi a Roma presso l’Hotel Bernini Bristol, il CNDCEC pubblica il documento “Osservazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Predisposizione dei Decreti Attuativi della Riforma del Terzo Settore”, elaborato a cura della Commissione No Profit, rientrante nell’area delegata al Consigliere Sandro Santi.
Com’è noto, la L. 6 giugno 2016, n. 106, contenente “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, entrata in vigore il 3 luglio scorso, ha rimesso ai decreti attuativi il compito di realizzare in concreto la riforma, definendone i contenuti sostanziali. Essa, pertanto, ha solo fornito una cornice entro cui dovranno poi essere elaborati contenuti specifici, il cui confezionamento non può prescindere dall’ascolto e dal confronto tra tutti gli attori (autorità di controllo, operatori e professionisti) che successivamente opereranno in base alla nuova disciplina.
Da qui la necessità anche per i commercialisti – per i quali il terzo settore rappresenta peraltro un ambito di sicuro sviluppo per il futuro della professione – di formulare un contributo alla definizione della nuova normativa che sia ispirato anche alle loro esigenze e che, dunque, tenga conto di quelle pratiche professionali di loro pertinenza che ne risulteranno coinvolte: amministrazione e controllo; attività di vigilanza; rendicontazione finanziaria e non finanziaria; operazioni straordinarie; fiscalità; procedure concorsuali; disciplina delle imprese sociali.
Il documento è stato predisposto di concerto con i gruppi territoriali facenti capo alla Commissione No profit del CNDCEC e, pertanto, risulta basato su un concreto e realistico contributo fornito da commercialisti che, nei diversi territori, operano in modo periodico e significativo con il mondo del Terzo settore.
Tenuto conto, quindi, delle tematiche e delle problematiche emerse dall’esperienza, si è proceduto – nell’elaborazione del testo – focalizzando dei presupposti (trasparenza, attendibilità dei dati e delle informazioni) e degli obiettivi (creazione di norme atte a creare strutture adeguate e funzionali al perseguimento della missione, certezza del diritto, determinazione di norme tributarie eque) e fornendo pure – prioritariamente – alcune specifiche formulate ai fini della catalogazione degli enti no profit: caratteristiche (enti appartenenti all’economia sociale ed Enp “puri”) e dimensioni.
Importanti le conclusioni cui il CNDCEC è giunto, in relazione agli ambiti sopracitati, che saranno coinvolti dalla nuova normativa.
Per quanto concerne gli aspetti inerenti l’amministrazione e il controllo, si ritiene che le attuali disposizioni in materia di amministrazione degli Enp possano essere solo in parte dettagliate per meglio definire il perseguimento dei princìpi di democrazia, eguaglianza e pari opportunità, in considerazione anche del fatto che queste possono variare in relazione alle “peculiarità della compagine e della struttura associativa”, in attuazione della libertà associativa, da intendersi anche in senso tecnico oltre che contenutistico, costituzionalmente garantita.
Con riguardo agli aspetti inerenti la partecipazione degli associati e dei lavoratori, si ritiene che debbano essere disciplinati nello statuto e/o in un regolamento dell’ente ed essere illustrate nel rendiconto dello stesso. In tema di controlli, si ritiene che essi siano fondamentali per attribuire garanzia e credibilità all’attività di tutti gli Enp, soprattutto in considerazione della loro caratteristica di operare non con finalità lucrative ma morali. Si suggerisce che l’organo di controllo da predisporsi abbia struttura collegiale e non monocratica per garantirne una migliore efficacia e che, comunque, la disciplina dei controlli debba essere raccordata con quella dell’organismo di vigilanza (dlgs 231/2001 e, quindi, con la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione recante le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”).
In tema di contabilità e rendicontazione, si ritiene che il sistema informativo-contabile degli Enp debba avere funzione informativa delle modalità di impiego delle risorse a loro disposizione, sempre in un ottica di garanzia per tutti gli stakeholder. Pertanto il CNDCEC sostiene che la pubblicità della rendicontazione degli Enp sia un atto dovuto verso tutti quei soggetti che contribuiscono al loro sostentamento e, nel suo documento, fornisce precise indicazioni anche relative alla tecnica di redazione del bilancio.
Vengono inoltre forniti spunti relativi agli aspetti procedurali e tecnici per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.
Nell’ambito degli interventi proponibili con riferimento alle problematiche fiscali, il documento si sofferma su alcuni argomenti quali le modalità operative di riconoscimento della qualifica fiscale di Onlus da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate e le difficoltà applicative di una normativa fiscale attualmente troppo eterogenea, ulteriormente complicata dalla difficile qualificazione delle attività atte a perseguire finalità di solidarietà sociale rispetto a quelle commerciali. Anche su tale ultimo aspetto il documento tenta di dare il proprio contributo fornendo indicazioni interpretative, basandosi pure sull’approfondimento dei concetti di attività connesse ed accessorie, onde coglierne le implicazioni fiscali ma anche quelle collegate all’applicabilità della normativa in tema di crisi da insolvenza (e cioè se e quando gli enti in esame siano assoggettabili alle procedure concorsuali tipiche -ove l’attività commerciale fosse prevalente - o a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ove invece fosse prevalente l’attività solidaristica).
Il documento evidenzia infine la qualificabilità degli enp quali impresa sociale, con la conseguente necessità di definirne con maggior chiarezza il relativo ruolo nel Terzo settore. Stante la connessione tra cooperativa sociale e impresa sociale, si ritiene necessario che, per evitare confusioni sia prevista normativamente l’impossibilità, per tutti gli enti che acquisiscono la qualifica di Onlus oppure per quelli considerati Onlus “di diritto”, di acquisire altresì la qualifica di impresa sociale.
Parimenti si ritiene opportuno definire in maniera puntuale che cosa si intenda, quando si parla di enti associativi, per attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, raccordando il tutto con la normativa civilistica al fine di evitare dicotomie foriere di numerosi contenziosi.
E per incentivare lo sviluppo delle imprese sociali, il CNDCEC ritiene, da ultimo, che debbano essere previsti regimi fiscali di premialità ed un alleggerimento degli adempimenti costitutivi.