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Premessa – Il reddito delle società tra professionisti sarà considerato reddito di lavoro autonomo attenzione però perché per i soci finanziatori imprenditori tali somme verranno considerate reddito d'impresa secondo le ordinarie modalità del regime della trasparenza mentre se il socio investitore della Stp non è imprenditore gli importi percepiti saranno considerati reddito di lavoro autonomo.
Società tra professionisti - Da lunedì 22 aprile è possibile costituire le società tra professionisti (Stp). È entrato in vigore infatti il decreto 34 del 2013, emanato dal ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico. I professionisti che intendono svolgere la loro attività in comune possono, così, costituire una società professionale, per l'esercizio di un'unica attività, o una società multidisciplinare per l'esercizio di diverse attività professionali. I soci devono essere professionisti iscritti in ordini, albi o collegi professionali.
Finanziatori - Tuttavia, sono ammessi a partecipare anche altri soggetti non iscritti in albi, in qualità di soci finanziatori. Nelle nuove società, accanto ai professionisti, possono, infatti, entrare anche i soci finanziatori. È necessario però che ai professionisti restino i due terzi del capitale sociale e che i soci non professionisti abbiano determinati requisiti di onorabilità. In particolare, non devono avere subito misure di prevenzione reali o personali né avere riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi (a meno che non ci sia stata riabilitazione) e non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari.
Incompatibilità - Ciascun socio professionista può partecipare soltanto a una Stp. Il limite vale per tutto il periodo in cui la società resta iscritta all'ordine di appartenenza. In base alla lettera della norma, il vincolo della partecipazione a una sola Stp vale anche per il socio finanziatore. La relazione di accompagnamento al decreto attuativo sostiene però che spetta “all'interprete” della norma primaria la decisione sull'applicabilità del vincolo ai soci finanziatori.
Iscrizione - La Stp ha un doppio obbligo di iscrizione: una volta costituita, dovrà essere iscritta sia in una sezione speciale dell'albo o del registro tenuto dall'ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti, sia in una sezione speciale del registro delle imprese presso la Camere di commercio. Quest'ultima iscrizione consentirà, tra l'altro, di verificare le sopraesposte incompatibilità dei soci sancite dalle nuove disposizioni.
Reddito – Dalle prime indiscrezioni che trapelano dall’Agenzia delle Entrate sembra che nei prossimi giorni verrà pubblicata una risoluzione nella quale verrà classificato il reddito conseguito da tali società. Tale reddito sarà considerato reddito di lavoro autonomo regolato dagli artt. 53 e succ. del Tuir e per questo i compensi percepiti saranno soggetti a ritenuta d’acconto. La fattura emessa dalla società sarà, inoltre, gravata dal contributo integrativo (il 4% a carico del cliente), che una volta incassato andrà versato alla cassa di previdenza di categoria. La quota di utile incassata dall'eventuale socio non professionista seguirà invece un doppio binario: se si tratta di un soggetto non imprenditore, si resterà nel campo del lavoro autonomo, con applicazione dell'Irpef; per il socio imprenditore, l'utile (o perdita) ottenuto dalla partecipazione nella Stp si cumulerà al proprio reddito d'impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale.