31 marzo 2016

INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE IN UN TESTO PRESENTATO DAL CNDCEC AL SENATO

Autore: ester annetta

Nel corso dell’audizione tenutasi ieri, 30 marzo, presso la Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato, dedicata alle “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” (DdL nn. 2232 e 292), il CNDCEC ha presentato tramite il proprio Consigliere Nazionale delegato al lavoro, Vito Jacono, un testo contenente osservazioni e proposte sulle predette previsioni.
Elaborati a seguito del forte impulso che una recente pubblicazione Istat ha fornito sui dati percentuali di impatto di persone affette da invalidità sia funzionali che cognitive sulla popolazione complessiva (il 25,5% della popolazione residente dai 15 anni in su), i due disegni di legge abbinati si prefiggono di accordare attenzione alla tematica dell’inclusione sociale delle persone con disabilità grave, intento ampiamente condiviso dal CNDCEC.

Col DdL 2232 si prevedono agevolazioni fiscali, in particolare (art. 6) finalizzate ad incentivare l’utilizzo dello strumento del trust per persone con disabilità grave, ritenuto ormai diffusamente – da un lato - lo strumento più idoneo a garantire le esigenze sia economiche che personali di quelle persone, soprattutto per il tempo successivo al venir meno dei loro familiari più prossimi; dall’altro, un mezzo più discreto rispetto alla nomina di un tutore o anche solo di un amministratore di sostegno atto a raggiungere analoghe finalità protettive, ma tenendo riservata la condizione di disagio in cui versa l’interessato .

Il citato Ddl prevede, dunque, che a partire dal 1° gennaio 2017 “sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di beni e diritti per causa morte, donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio dei trust in favore di persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992.” Non essendo, peraltro, chiaramente desumibile dal tenore letterale della disposizione se il suo ambito di applicazione si riferisca unicamente agli atti “a vantaggio” di trust istituiti a favore di persone con disabilità grave, oppure più genericamente a tutti i trasferimenti (per causa di morte, donazione o a titolo gratuito) e a tutte le costituzioni di vincoli di destinazione effettuate a favore di persone con disabilità grave, il CNDCEC ha voluto precisare che è opportuno che dette agevolazioni vadano estese a tutti i trasferimenti (per causa di morte, donazione o a titolo gratuito) e costituzioni di vincoli di destinazione a favore di persone con disabilità grave, anche se non destinati a trust appositamente istituiti in loro favore..

Il CN ha inteso poi colmare un vuoto normativo derivante dalla mancata previsione –nel predetto DdL - delle sorti del trust in caso di premorienza del disabile beneficiario rispetto al disponente, proponendo a tal fine che i beni che ne costituiscono oggetto possano ritornare nella titolarità piena del disponente e, opportunamente, in esenzione d’imposta, precisando peraltro che al rientro del patrimonio nella titolarità del disponente non consegue alcun effetto reddituale.

E pure in relazione all’ipotesi di devoluzione dei beni del patrimonio residuo del trust ai beneficiari finali, il CNDCEC ritiene che il relativo regime fiscale vada specificamente disciplinato, precisando che in tal caso si realizza il presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni e successioni (che deve tener conto del rapporto di parentela o coniugio esistente fra il disponente e i beneficiari finali del trust.), rischiandosi altrimenti di strumentalizzare tale istituto per eludere le predette imposte qualora si estendesse il beneficio dell’esenzione alla devoluzione del patrimonio residuale.

Infine, con riferimento alla previsione del DdL che rimette ai Comuni la possibilità di stabilire franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria sugli immobili conferiti in trust a favore di persone con disabilità grave, il CN ha ritenuto che, dovendo i Comuni rispettare il cd. vincolo di invarianza del bilancio, detta previsione potrebbe rimanere di fatto inattuata; ha pertanto proposto di introdurre direttamente nell'ambito della normativa nazionale un’agevolazione ai fini IMU che estenda l’applicabilità di quella attualmente prevista in ipotesi di immobili dati in comodato dal padre al figlio anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali immobiliari ed alla concessione in comodato d’uso di immobili disposti a favore di trust per persone con disabilità grave. A tal ultimo proposito il CN - avvalendosi sia dei dati contenuti in documenti della Camera dei Deputati sia di dati forniti dalla FNC - ha pure formulato le stime di quella che potrebbe essere la perdita di gettito per l’Erario in conseguenza dell’adozione della proposta di agevolazione IMU come sopra prospettata.

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