24 ottobre 2014

IRAP & commercialisti: sì al prelievo con dipendenti

La S.C. respinge il ricorso del professionista che ha sostenuto di aver corrisposto solo una borsa di studio al praticante
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap è legittimo, se dalle dichiarazioni fiscali del contribuente, di professione dottore commercialista, emergono spese per la prestazione di lavoro dipendente.

È quanto emerge dalla sentenza n. 20907 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, pubblicata il 3 ottobre scorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia – ha respinto la domanda di rimborso IRAP avanzata da un commercialista in relazione agli anni d’imposta 2003 e 2004.

Il professionista ha adito la Suprema Corte deducendo l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, perché infatti aveva solo corrisposto una borsa di studio a un tirocinante, mentre la Commissione aveva basato la propria decisione su “spese per prestazioni di lavoro dipendente per collaboratori” e compensi elargiti a terzi, senza tuttavia specificare l’ammontare dei compensi e se si trattava di collaborazioni saltuarie o abituali.

Ebbene, il giudizio di cassazione si è concluso con nulla di fatto per il commercialista. Infatti i giudici del Palazzaccio hanno promosso a pieni voti la decisione impugnata.

A parere degli Ermellini, in particolare, la CTR di Brescia ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali che regolano la materia (a tal proposito si citano Cass. nn. 12111/2009, 21122 e 21123 del 2010, nonché 26157/2011) perché, nella gravata sentenza, il requisito dell’autonoma organizzazione è stato ritenuto sussistente “non sulla base della presenza di un solo tirocinante ma dalle specifiche circostanze (emergenti dalle dichiarazioni redditi in atti) di ‘spese per la prestazione di lavoro dipendente per collaboratori’ e di ‘compensi comunque elargiti a terzi’, ritenute tali ‘da rappresentare un quid pluris rispetto all’attività del professionista’; in tal modo la CTR ha chiarito in modo congruo il percorso logico-giuridico sul quale ha fondato la sua decisione, specie considerando che, come desumibile dalle stesse dichiarazioni espressamente riportate nell’odierno ricorso per l’anno 2003, i compensi derivanti dall’attività professionale risultano pari a 269.978 euro e i compensi elargiti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale risultano pari a 26.497, oltre euro 7.358 per spese per prestazione di lavoro dipendente e assimilato (praticante)” – si legge in sentenza.

In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto meritevole di rigetto il ricorso del commercialista, che almeno non dovrà pagare le spese del grado, attesa la mancata costituzione in giudizio del Fisco.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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