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È tenuto a versare l’imposta regionale sulle attività produttive l’avvocato che si avvale di una segreteria “per il disbrigo mattutino delle pratiche in Tribunale”.
È quanto emerge dalla sentenza n. 7507/9/14 della Commissione Tributaria Regionale di Roma (depositata in segreteria l’11 dicembre 2014).
Un avvocato ha impugnato una cartella di pagamento portante la somma di 2.690 euro a titolo di IRAP per l’anno d’imposta 2006.
L’impugnazione è stata accolta dalla CTP di Roma per mancanza del presupposto impositivo; infatti il contribuente aveva esercitato l’attività in uno studio condotto in locazione, utilizzando supporti informatici essenziali. Inoltre, l’attività professionale d’avvocato era esercitata senza l’ausilio di collaboratori esterni, mentre la segreteria, a tempo parziale, svolgeva mansioni esecutive consistenti nel disbrigo delle incombenze mattutine nella cancelleria del Tribunale.
Approdata davanti alla CTR capitolina, in forza dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la controversia si è risolta in senso sfavorevole al legale.
Il Collegio regionale ha condiviso l’assunto dell’Agenzia secondo cui i primi giudici avrebbero dovuto ricomprendere l’attività professionale svolta dal contribuente tra quelle tassabili ai fini IRAP poiché organizzata con l’ausilio di una segretaria, peraltro dedita al disbrigo di incombenze connesse all’attività d’avvocato.
La Suprema Corte - evidenzia la CTR - ha ripetutamente sostenuto che l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui è indice di automa organizzazione (da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 18749/2014). “Pertanto”, si legge in sentenza, “nel caso di specie, in cui risulta che il contribuente si è avvalso stabilmente di una segretaria, alle sue dipendenze anche in anni precedenti, deve ritenersi ravvisabile il requisito dell’autonoma organizzazione, pur in assenza di spese per la locazione dello studio e l’utilizzo di beni strumentali, eccedenti le quantità che, secondo l’id plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale di avvocato”.
Ne è derivata l’integrale riforma del verdetto di prime cure, con annessa condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Questione pendente dinanzi alla S.U. La giurisprudenza della Suprema Corte non è pacifica circa la sottoponibilità a IRAP del professionista che si avvale di un lavoratore dipendente, magari part time.
Secondo un primo orientamento, l’imposta regionale non è dovuta quando il dipendente svolga mansioni meramente esecutive tanto da non contribuire significativamente alla produzione di reddito.
Un secondo orientamento – evidentemente fatto proprio dalla CTR di Roma – sostiene, invece, l’automatica sottoposizione a IRAP del professionista che disponga di un dipendente.
Alla luce di questo contrasto, la Sezione Tributaria della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 5040/15, ha invocato l’intervento delle Sezioni Unite. La questione, quindi, è attualmente pendente di fronte al collegio esteso.