10 luglio 2012

Irap: quando il commercialista sindaco non paga l’imposta

Vademecum del sindaco davanti all’imposta regionale sulle attività produttive
Autore: Redazione Fiscal Focus

Esonero Irap - La Cassazione, con la pronuncia 27983/2011, aveva stabilito che il commercialista avente solo funzione di sindaco o amministratore di una società, fosse esonerato dal versamento dell’Irap esclusivamente nel caso in cui non avesse affiancato a tali attività quelle della propria professione. Siffatta pronuncia comunque affermava che l’esonero dal versamento di tale imposta non implicava l’esigenza di verificare se il professionista avesse avuto un’autonoma organizzazione, a patto che da quest’ultima non ne fossero derivati compensi che potessero formare reddito. Così, quindi, sono stati definiti i principi che determinano la possibilità di evitare il pagamento dell’Irap in carico al commercialista sindaco.

Concomitanza delle prestazioni –
Ora, fin qui si è detto che il commercialista avente esclusiva funzione di sindaco può avvalersi dell’esonero Irap. Il fatto è che spesso il sindaco o l’amministratore di una società ha a suo carico anche un’autonoma organizzazione attraverso la quale svolge le consuete attività in carico alla propria professione. A snocciolare la risoluzione di un caso di tal genere è ancora la Cassazione con la sentenza n. 9411/2012. Dunque, non vi è alcuna motivazione giuridica che impedisce al professionista di avvalersi dell’esonero, v’è però la condizione che questi presenti, in fase di rimborso, prove sufficienti ad attestare l’estraneità della propria autonoma organizzazione rispetto al suo essere sindaco all’interno di un collegio sindacale. Pertanto, qualora si riscontrasse un rapporto di contiguità tra l’organizzazione e la funzione di sindaco, vale a dire nel caso in cui per svolgere il proprio compito di sindaco il commercialista si avvalesse di una dotazione di beni strumentali superiore a quella minima o di personale dipendente, allora sarebbe tenuto al versamento. Questo, in sintesi, è il principio di un’ulteriore sentenza della Cassazione, ossia la n. 15803/2012. In questo caso il problema insorge in fase di dichiarazione, quindi nel momento in cui il professionista dovrà compilare il modello dichiarativo. Il fatto è che nel modello non v’è netta distinzione tra i compensi determinati da prestazioni professionali e quelli dovuti alla funzione di sindaco, ragion per cui appare abbastanza complicato dare una motivazione circa il disallineamento tra i dati del modello Irap (al netto dei compensi da sindaco) e quelli del quadro RE (che risultano quindi di entità maggiore rispetto ai precedenti).

Studi associati o associazioni professionali – Finora abbiamo esposto le eventualità alle quali il commercialista potrebbe andare incontro nel caso di concomitanza tra autonoma organizzazione e funzione di sindaco, ora si andrà a vagliare un altro caso comune: la presenza di studi associati o associazioni professionali. In questo caso il tributo Irap non è dovuto dal professionista sindaco se lo studio associato o l’associazione professionale siano stati fondati col mero obiettivo di fronteggiare in maniera comune gli oneri economici, senza che vi sia l’indole collaborativa alla base delle possibilità di aumentare i compensi. Contestualmente, quando questo spirito è presente, il versamento Irap è dovuto. Infatti, alla luce della sentenza n. 5394/2012 della Cassazione, uno studio professionale o un’associazione della medesima natura sono generalmente fondati sulla volontà di prestare una reciproca collaborazione facendo circolare tra gli associati le diverse competenze e capacità. Ciò detto, non si può escludere il fatto che il reddito conseguito sia dovuto a siffatta collaborazione e non piuttosto a un lavoro individuale del singolo associato. Inoltre, la prestazione in forma associata di una professione liberale è direttamente proporzionale alla presunzione circa l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

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