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Nel caso di richiesta d’iscrizione di una STP, la quale prevede una composizione con una quota maggioritaria del capitale sociale di proprietà di tre soci professionisti, mentre, la restante quota in capo ad un socio di capitali persona giuridica (S.r.l.), è opportuno verificare la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono le partecipazioni della citata S.r.l. socia d’investimento della STP.
Quanto alle partecipazioni attribuite ai soci, inoltre, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 5 del 7 marzo 2023, con il quale sono stati forniti chiarimenti in riferimento all’iscrizione di una STP.
I suddetti chiarimenti scaturiscono a seguito di una richiesta da parte di un Ordine territoriale che illustra al Consiglio Nazionale, una richiesta d’iscrizione di una STP con le seguenti caratteristiche:
Tale disposizione - ricorda il Consiglio Nazionale – stabilisce testualmente che «la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti».
In merito al quesito posto, quindi, il CNDCEC ribadisce come la Legge n. 183/2011 non disciplini l’ipotesi prefigurata dall’Ordine in questione - in cui, come sopra riportato, il socio d’investimento è una S.r.l. interamente partecipata da due società fiduciarie - limitandosi ad enunciare, nell’articolo 10, comma 6 ed a replicare, nell’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 34/20131, il divieto di contemporanea partecipazione a più STP.
Tuttavia, in virtù di quanto sopra affermato, per il Consiglio Nazionale appare opportuno suggerire all’Ordine di verificare la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono le partecipazioni della S.r.l. socia d’investimento della STP, in modo tale da evitare che possa essere eluso, ancorché indirettamente per tramite della partecipazione alle società fiduciarie socie della S.r.l., il divieto espresso nell’articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/20112.
Sempre in virtù di quanto disposto dall’articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/2011 e delle previsioni di cui all’articolo 6 del D.M. n. 34/2013 precedentemente richiamati, nonché in considerazione anche della differente natura giuridica dell’associazione professionale rispetto a quella della STP, in merito al secondo quesito posto, il Consiglio Nazionale chiarisce che, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata.