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La sentenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza 17210/2011, pubblicata l’11 agosto, ha chiarito che la base di calcolo degli onorari comprende la spesa per forniture e servizi ma non l'imposta, che è una «partita di giro». L'architetto progettista-direttore dei lavori non può inserire l'I.v.a. pagata sui lavori nel calcolo della parcella.
Il caso. La Corte, con tale sentenza, ha censurato la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Bologna che aveva riconosciuto ad un architetto, in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un albergo, il diritto ad inserire nel calcolo del costo delle opere l'I.v.a. pagata dalla committente sulle forniture e sulle prestazioni confluite nel consuntivo lordo. Errata, infatti, secondo il Giudice delle leggi, l'applicazione della legge sulle parcelle professionali della categoria e, soprattutto, una scelta quella del Giudice del merito, che si è posta in evidente contrasto con la stessa definizione della base di calcolo.
La decisione. Questo, in buona sostanza, il ragionamento che ha condotto gli ermellini ad assumere la decisione in commento. Quanto al consuntivo lordo, su cui ci si basa per determinare l'onorario, esso deve indicare la somma complessiva di tutti gli importi liquidati alle varie ditte per il pagamento della manodopera o dei materiali ma non può tenere conto di una voce che non costituisce in nessun caso un costo come quella riguardante l'imposta sul valore aggiunto versata dal committente ai fornitori. L'I.v.a., pertanto, non è un esborso aggiuntivo ma una partita di giro, che consente all'impresa che ne è gravata di scaricarla a sua volta. L'opportunità di detrazione,quindi, deve far escludere la possibilità di inserire la somma relativa all'imposta tra le spese di costruzione di un immobile. Tanto più se si considera la natura del mandato ricevuto dal professionista in questione che, a ben vedere, era stato incaricato dalla società immobiliare a prestare la sua assistenza per l'intero svolgimento dell'opera, ossia dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, dal collaudo alla liquidazione. Un incarico, quindi, generico e globale che, come previsto dall'articolo 15 della L.143/1949, recante disposizioni sulle tariffe degli architetti, va compensato in relazione al consuntivo lordo dell'opera.